16 Novembre 2020

Attività nei centri storici: dal 18.11 le istanze per il contributo a fondo perduto

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 59, comma 1, D.L. 104/2020 riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Con il Provvedimento Prot. n. 0352471/2020 del 12.11.2020 l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento di tale contributo; istanza che potrà essere presentata a decorrere dal prossimo 18 novembre e fino al 21 gennaio 2021.

Il contributo spetta ai soggetti che ne hanno diritto, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni interessati di cui al citato articolo 59, comma 1 del decreto.

Per quanto riguarda le informazioni che devono essere riportate nell’istanza, il Provvedimento in esame dispone che andrà indicato:

  • il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
  • nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
  • l’indicazione se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro;
  • l’indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019, barrando la relativa casella;
  • l’indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del decreto barrando la relativa casella;
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, realizzati nelle zone interessate, nonché il codice catastale dei predetti comuni. A tal fine nelle istruzioni alla compilazione dell’istanza viene riportato l’elenco dei Comuni interessati con il relativo codice catastale;
  • l’Iban del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
  • la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.

L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, una delle seguenti percentuali:

  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
  • 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000.

L’ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche; tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019.

Quanto alle modalità di trasmissione dell’istanza, il Provvedimento dispone che l’istanza venga  predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale Fatture e corrispettivi.

A seguito della presentazione dell’istanza l’Agenzia rilascia:

  • una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti;
  • una seconda ricevuta (entro 7 giorni dalla ricevuta di presa in carico) che, a seguito di controlli volti a valutare l’esattezza e la coerenza dei dati contenuti nell’istanza con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento, ovvero lo scarto dell’istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.

Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento (con il rilascio della seconda ricevuta) non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.

Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”). In aggiunta viene comunque inviata anche una pec.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’Iban indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.