Atto meramente istitutivo di trust: quando può servire?
di Ennio VialVita Pozzi
E’ ammissibile un trust senza un fondo? In sostanza, si redige il mero atto istitutivo e i beni saranno inseriti mediante un successivo atto dispositivo. Assolutamente sì. Sono diverse le casistiche in cui questa ipotesi può verificarsi.
E’ appena il caso di ricordare come in materia di trust si distinguano gli atti istitutivi da quelli dispositivi. L’atto meramente istitutivo porta alla determinazione per così dire delle regole di funzionamento del trust e generalmente alla nomina e contestuale accettazione degli incarichi di trustee e guardiano, senza che ciò porti ad un apporto di beni.
E’ evidente come il mero atto istitutivo, configurandosi come una impostazione programmatica, non possa ledere gli interessi di alcun creditore che mai potrà esperire l’azione revocatoria di fronte ad una simile fattispecie.
Ma è legittimo chiedersi quale sia il significato e l’opportunità di una simile operazione.
L’ipotesi che più frequentemente si presenta è quella dell’atto istitutivo e dispositivo nel contempo che poi è seguito da altri e successivi atti dispositivi.
La prima ipotesi è costituita dal trust beneficiario di una polizza. Se voglio evitare che la liquidità che giunge dalla compagnia assicurativa – alla scadenza della polizza – si confonda col patrimonio del contraente o di un beneficiario, potrò individuare il trust quale beneficiario della polizza stessa. E’ evidente come, fino al momento dell’incasso, il trust rimane un mero atto istitutivo privo di alcun apporto effettivo.
Successivamente alla estinzione del rapporto assicurativo il trust, dotato di nuova liquidità, potrà detenerla in un conto corrente o più opportunamente impiegarla in modo più profittevole.
Una seconda casistica è rappresentata dal caso del soggetto che desidera vincolare in trust i beni che un genitore intende lasciargli in eredità. Il genitore, o chi per esso, potrebbe indicare nel suo testamento il trust istituito dall’erede in luogo dell’erede stesso.
In questo caso i beni risulteranno direttamente vincolati al regolamento del trust determinato dal disponente. Una alternativa potrebbe essere quella che prevede la disposizione in trust da parte del genitore dei beni mentre è ancora in vita.
Una terza ipotesi, in cui può interessare la scissione tra atto dispositivo e atto istitutivo, è rappresentata dal soggetto che vuole dare al suo trust una maggiore riservatezza. In questo caso verranno redatti dal notaio due distinti atti: un atto meramente istitutivo e un atto dispositivo successivo.
Questo porta ad un evidente (anche se non esagerato) aumento della parcella ma mi permette di poter disporre di un atto meramente programmatico da esibire nelle situazioni in cui non voglio far apparire a soggetti terzi il mio patrimonio vincolato. Si pensi, per fare un esempio, al caso del trust che deve aprire un conto corrente bancario.
In queste situazioni la prassi operativa mostra che per velocizzare la pratica la banca non si accontenta di un certificato di avvenuta stipula da parte del notaio ma chiede di vedere l’atto completo. Sarà, in queste ipotesi, possibile esibire il mero atto istitutivo senza dare evidenza del patrimonio successivamente vincolato.
Si ricorda che l’atto meramente istitutivo sconta l’imposta di registro in misura fissa mentre, mancando i beni inseriti, non sussistono assolutamente i presupposti per l’imposta di donazione e le imposte ipocatastali.
Peraltro si deve segnalare come in base alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 la forma del trust deve essere scritta ma se la natura dei beni trasferiti non richiede la forma solenne, l’atto notarile non è necessario per cui anche il consulente potrebbe registrare l’atto presso l’agenzia delle Entrate. Il contenuto costo del Notaio, l’opportunità di un ulteriore vaglio da parte di un ulteriore soggetto e, forse, una certa ritrosia psicologica porta ancora i commercialisti e gli avvocati a scegliere la strada dell’atto notarile.