Aumento dei limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza
di Laura MazzolaRecentemente l’articolo 9 del D.Lgs. 147/2015 (denominato “Decreto internazionalizzazione”) ha apportato alcune modifiche alle disposizioni in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza.
In particolare, l’articolo 108, secondo comma secondo periodo, del Tuir è stato sostituito dal seguente: “Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:
- all’1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
- allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
- allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni”.
Ne discende che, dal 1° gennaio 2016, il limite delle spese deducibili viene regolato direttamente nella norma, senza più fare riferimento al D.M. 19.11.2008.
Inoltre risulta eliminato il riferimento al volume di ricavi dell’attività internazionale dell’impresa.
Infine la deducibilità delle spese di rappresentanza inerenti e documentate è aumentata:
- dello 0,2 per cento dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica fino a euro 10 milioni;
- dello 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
- dello 0,3 per cento dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 50 milioni.
Per la distribuzione gratuita di beni rimane invece valido il limite dei 50 euro.
Per completezza si ricorda che la disciplina Iva delle spese di rappresentanza valida per il 2015-2016 prevede la detraibilità totale delle “spese di vitto e alloggio per ospitare clienti per mostre, fiere ed eventi simili e/o per le trasferte dei propri dipendenti e/o collaboratori”.
Tuttavia, in linea generale, il D.P.R. 633/1972 afferma che “non è ammessa la detrazione dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50.”
Quindi, ai fini Iva, per le spese di rappresentanza valgono le seguenti regole di detraibilità:
- detraibilità del 100 per cento nell’ipotesi di spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro;
- indetraibilità del 100 per cento nell’ipotesi di spese di rappresentanza superiori ad euro 50.
Infine si ricorda che, dal punto di vista fiscale, le spese di rappresentanza devono possedere i seguenti requisiti:
- devono rispettare il criterio d’inerenza. Sono inerenti quelle spese di rappresentanza “effettivamente sostenute e documentate riferibili a erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa”;
- devono essere sostenute con riferimento ai clienti dell’impresa effettivi (attraverso i quali l’impresa produce reddito) e potenziali (quelli che hanno già manifestato in qualche modo interesse commerciale nei confronti dell’impresa).