Aumento del capitale sociale in presenza di perdite
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarimassima del Consiglio Notarile di Milano n. 122/2011 offre alcuni spunti di riflessione in merito alle modalità di ripianamento di
perdite risultanti dal bilancio di esercizio che intacchino il capitale sociale.
presenza di perdite consistenti, così da pregiudicare le legittime pretese da parte dei creditori sociali, i quali, nell’ambito delle società di capitali, possono fare affidamento solamente al
patrimonio netto della società.
riducano il capitale sociale per più di un terzo del suo ammontare. In presenza di tale presupposto, è necessario ulteriormente distinguere due casi:
- il capitale sociale, nonostante le perdite, non si riduce al di sotto del minimo legale: in tale caso, fermo restando l’obbligo degli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea, quest’ultima può decidere di rinviare la decisione sulla copertura della perdita all’esercizio successivo (art. 2446 c.c. per le società per azioni, ed art. 2482-bis c.c. per le società a responsabilità limitata);
- il capitale sociale, per effetto delle perdite superiori al terzo del capitale stesso, si riduce al di sotto del minimo legale: in tal caso, invece, l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori deve deliberare l’immediato ripristino del capitale sociale almeno ad un importo pari al minimo legale, previo azzeramento dello stesso (art. 2447 c.c. per le società per azioni, ed art. 2482-ter c.c. per le società a responsabilità limitata).
massima del Consiglio notarile di Milano (n. 122/2011), che supera l’orientamento dottrinale precedente secondo cui non sarebbe possibile procedere all’aumento del capitale sociale in presenza di perdite che ne impongono una sua preventiva riduzione.
l’aumento del capitale sociale è legittimo in tutte le seguenti fattispecie:
- presenza di perdite che incidono sul capitale sociale per non più di un terzo: in tal caso, peraltro, le disposizioni civilistiche non prevedono alcun obbligo di intervento;
- presenza di perdite che incidono sul capitale sociale per più di un terzo, ma non lo riducono al di sotto del minimo legale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.): in tal caso, posto che, come detto in precedenza, l’assemblea potrebbe rinviare la decisione all’esercizio successivo, l’aumento del capitale sociale (che deve condurre alla riduzione delle perdite al di sotto del terzo) potrebbe intervenire anche nell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo, ovvero in un’assemblea intermedia convocata in qualsiasi momento antecedente a quest’ultimo;
- presenza di perdite che, riducendo il capitale di più di un terzo, lo riducono al di sotto del minimo legale: in tale ultima ipotesi, la delibera di aumento del capitale sociale deve intervenire nella prima assemblea utile successiva alla constatazione dell’entità della perdita, non ammettendosi alcuna possibilità di rinvio della decisione all’esercizio successivo. Anche in questa fattispecie, la perdita deve ridursi al di sotto del terzo del capitale sociale post aumento.
non si rinvengono norme che subordinino l’aumento del capitale sociale alla previa copertura delle perdite, di qualunque importo esse siano.
possibilità di rinviare la decisione di copertura della perdita che ha intaccato per più di un terzo il capitale sociale all’esercizio successivo, ragion per cui non è possibile precludere un’operazione, quale l’aumento del capitale sociale, il cui obiettivo è di rafforzare la dotazione patrimoniale della società.
versamenti da parte dei soci (in conto capitale, a fondo perduto, ecc.) che rafforzano il patrimonio netto, e di conseguenza non si vedono ragioni per cui lo stesso risultato non possa essere perseguito mediante un aumento del capitale sociale, la cui procedura, tra l’altro, è
più trasparente e garantista nei confronti dei soci e dei terzi.