8 Maggio 2020

Aumento di capitale e inadempimento del socio

di Luigi Ferrajoli
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Ai sensi del disposto normativo di cui all’articolo 2466 cod. civ., il socio di una S.r.l. che non esegue il conferimento nel termine prescritto può essere diffidato dagli amministratori perché provveda alla relativa esecuzione entro trenta giorni.

Qualora, decorso inutilmente detto termine, l’organo gestorio non ritenga utile promuovere precipua azione per l’esecuzione dei conferimenti nei confronti del socio moroso, la quota di quest’ultimo può essere venduta agli altri in proporzione alla loro partecipazione.

In forza del terzo comma della norma in oggetto, nel caso in cui la vendita non abbia luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono escludere il socio trattenendo le somme riscosse, con successiva riduzione in misura corrispondente del capitale sociale.

Tale precetto è previsto evidentemente in un’ottica di tutela della situazione patrimoniale societaria, considerato che esso prevede un procedimento in cui, dall’iniziale richiesta di adempimento rivolta al socio, si arriva, attraverso scansioni alternative o successive, all’azione giudiziale di condanna all’adempimento, alla vendita proporzionale ai soci secondo il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla vendita all’incanto e, infine, all’esclusione del socio, con la conseguente riduzione nominale del capitale sociale (dunque, operata solo in tale ultima ipotesi).

Ebbene, in forza della soprarichiamata disposizione codicistica, in un’ottica evidentemente sanzionatoria e sollecitatoria dell’adempimento, il socio moroso di società a responsabilità limitata non può partecipare alle decisioni o alle deliberazioni assembleari esprimendo il proprio voto.

Ciononostante, pur non venendo considerato ai fini del quorum deliberativo, egli non cessa la sua qualità di socio, dovendo essere comunque computato nel quorum costitutivo ai sensi dell’articolo 2368, comma 3, cod. civ..

In quest’ottica, sino a che rimarrà parte della compagine societaria (ossia fino al completamento del procedimento di vendita coattiva o di esclusione), il socio moroso non perderà neanche il controllo sugli affari sociali, conservando così il diritto di informazione e di ispezione ex articolo 2476, comma 2, cod. civ., a presidio della trasparenza dell’andamento societario, fattore fondamentale in un momento – come questo – di conflitto con gli altri soci o amministratori.

È doveroso però sottolineare come l’articolo 2466 cod. civ. si applichi anche qualora il debito in capo al socio, rimasto insoddisfatto, derivi dalla sottoscrizione della quota di capitale in aumento a lui spettante, considerato che l‘inadempimento (relativo non soltanto a “mancati conferimenti in denaro, ma anche in natura, quali prestazioni di opere e servizi”, Tribunale di Roma, 22.01.2019) può riguardare ugualmente la sola porzione derivante dall’aumento di capitale deliberato dall’assemblea nel corso della vita sociale, fermo il regolare conferimento effettuato in origine dal socio.

In questo caso, laddove, in esito al procedimento di cui alla norma in parola, si pervenga alla riduzione del capitale sociale, questa sarà operata solo per la parte corrispondente al conferimento dovuto in forza della sottoscrizione dell’aumento e non per l’intera misura della partecipazione di cui il socio sia titolare.

In tale ottica, in forza del precetto di legge nonché dei principi di buona fede e correttezza che necessariamente informano anche i rapporti societari, la procedura di annullamento della quota con corrispondente abbattimento del capitale intrapresa dall’organo amministrativo deve riguardare solo la frazione della partecipazione sociale sottoscritta in occasione dell’aumento del capitale sociale rimasto ineseguito e non la parte di cui il socio fosse titolare prima della deliberazione di aumento stessa.

Tali assunti sono stati confermati da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione che ha pure precisato come non possa essere escluso il socio moroso rispetto all’esecuzione dei “versamenti dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale deliberato dall’assemblea nel corso della vita della società, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società”.

Così facendo, ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, la Suprema Corte ha statuito che “l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall’aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l’indivisibilità della quota” (Cass. Civ. n. 1185/2020).