4 Giugno 2019

Auto aziendali: trattamento Iva e fatturazione elettronica

di Clara PolletSimone Dimitri
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L’acquisto, l’utilizzo, la manutenzione e, più in generale, la gestione dei veicoli nell’ambito di un’attività di impresa richiede, dal punto di vista fiscale, la verifica del trattamento ai fini Iva e delle imposte dirette.

Il trattamento ai fini Iva dei veicoli aziendali varia infatti in relazione al tipo di veicolo – autovettura, autocarro, motociclo, ciclomotore, etc. – e all’utilizzo dello stesso da parte dell’impresa, professionista o agente di commercio (utilizzo promiscuo, esclusivo, dato in uso ai dipendenti, amministratore, etc.).

L’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972 dispone regole e limiti all’esercizio della detrazione Iva sull’acquisto/leasing/noleggio di determinate categorie di veicoli stradali, secondo l’uso degli stessi da parte del soggetto passivo d’imposta.

Tali limitazioni oggettive all’esercizio della detrazione Iva sono state introdotte nell’ordinamento nazionale nel rispetto della sesta direttiva Iva comunitaria (Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977) che consentiva agli Stati membri di inibire il diritto alla detrazione in riferimento all’imposta assolta sugli autoveicoli, in via transitoria ed in ragione di specifiche esigenze di ordine congiunturale del Paese membro.

Il citato articolo 19-bis1, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 dispone che “l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento” salvo i casi in cui tali veicoli siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.

La disposizione in commento non si applica, inoltre, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

La riconducibilità nella tipologia di veicoli stradali a motore, individuata dal terzo periodo della lett. c) dell’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972, prescinde dalla loro classificazione in sede di immatricolazione (risoluzione 6/DPF del 20.02.2008).

Chiarita la definizione di veicoli stradali a motore, occorre distinguere l’utilizzo del veicolo da parte dell’impresa o del professionista.

In linea generale, possiamo distinguere le seguenti ipotesi:

  • uso esclusivo come bene strumentale o oggetto dell’attività (detrazione Iva al 100%);
  • uso non esclusivo ma inerente all’attività dell’impresa, arte o professione (detrazione Iva al 40%);
  • uso promiscuo del veicolo assegnato al dipendente o all’amministratore (detrazione Iva al 40%);
  • uso promiscuo del veicolo messo a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo (detrazione Iva al 100%).

I costi accessori all’utilizzo del veicolo come, ad esempio, i costi di manutenzione, riparazione, carburanti, custodia, bollo, assicurazione, etc., seguono le medesime disposizioni Iva previste per l’acquisto (o leasing o noleggio).

Dal 1° gennaio 2019 è in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva stabiliti in Italia: anche le compravendite di veicoli a motore e i relativi costi connessi (si pensi, ad esempio, al rifornimento con conseguente abrogazione della scheda carburante) rientrano nel perimetro della fatturazione in formato xml.

L’acquisto di un mezzo aziendale a motore non comporta problematiche particolari, in quanto, al ricevimento della fattura in formato xml tramite lo SdI, occorre registrarla sul registro Iva acquisti operando la detrazione dell’imposta come descritto in precedenza (40% o 100% a seconda dei casi).

La cessione di un veicolo aziendale, invece, richiede qualche accortezza in più, visto che il trattamento ai fini dell’applicazione dell’Iva varia in relazione alla detrazione scontata sull’acquisto del mezzo.

Pertanto, la rivendita di beni per i quali l’Iva sull’acquisto è stata detratta integralmente sarà imponibile Iva, indipendentemente dalla tipologia di acquirente (sia esso un soggetto passivo di imposta o un privato consumatore). Così, ad esempio, l’autovettura venduta ad un dipendente, con Iva detratta integralmente in sede di acquisto, sarà fatturata con Iva al 22%.

Diverso è il caso della rivendita di un mezzo per il quale era stata detratta solo parzialmente l’imposta sull’acquisto: tale cessione richiede che la base imponibile sia limitata alla corrispondente detrazione effettuata.

Esemplificando, la cessione di un’autovettura aziendale acquistata nel 2015 (Iva detratta al 40%) sarà imponibile per il 40% del prezzo di vendita mentre la restante parte (60%), deve essere fatturata fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972, riportando nel tracciato xml la Natura operazione “N2” e l’indicazione del campo “Bollo virtuale” con importo di 2 euro.

Si ricorda, infine, che nel caso di auto acquistata da un privato oppure con il regime del margine ex articolo 36 D.L. 41/1995 o esente articolo 10, n. 27-quinquies, D.P.R. 633/1972, la successiva cessione rientra nel “Regime del margine DL 41/1995 – beni usati”: in tal caso, la fattura elettronica di cessione richiede la Natura operazione “N5”.

La compilazione del quadro RW 2022