25 Gennaio 2017

Auto concesse in uso promiscuo deducibili al 70%

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Nell’articolo 164 del Tuir è contenuta la disciplina fiscale della deduzione dal reddito d’impresa (e di lavoro autonomo) dei costi relativi ai veicoli aziendali. La norma è strutturata come segue:

  • nella lettera a) è disciplinata l’ipotesi dei veicoli esclusivamente strumentali per lo svolgimento dell’attività d’impresa (fattispecie limitata a quelle ipotesi in cui l’attività d’impresa non può essere svolta senza tali beni, come accade per le autoscuole e per le società di noleggio ad esempio), nonché quelli adibiti ad uso pubblico (taxi ad esempio);
  • nella lettera b) è contenuta la disciplina dei veicoli ad uso promiscuo per i quali è prevista una doppia limitazione: percentuale (20% del costo, aumentata all’80% per gli agenti e rappresentanti di commercio) ed assoluta (costo fiscalmente massimo riconosciuto pari ad euro 18.075,99 e ad euro 25.822,84 per gli agenti e rappresentanti di commercio).

Nella successiva lett. b-bis), è invece disciplinata l’ipotesi di veicoli il cui utilizzo è previsto per scopi aziendali e personali, ed in particolare qualora il veicolo sia concesso in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta. L’ulteriore vincolo della “maggior parte del periodo d’imposta” indica che la concessione deve avvenire per un arco temporale non inferiore a 184 giorni. La circolare AdE 48/E/1998 ha, infatti, chiarito che si considera “dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro”. Qualora siano soddisfatte tali condizioni, la società deduce, senza alcun limite massimo, i costi sostenuti nella misura del 70%. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che l’uso promiscuo non deve necessariamente essere avvenuto in modo continuativo, né ad opera di un solo dipendente, e che tale regime di deducibilità è applicabile a tutti i costi riferibili al veicolo concesso al dipendente, in uso promiscuo, per la maggior parte del periodo d’imposta, e non soltanto a quelli che eccedono l’importo del fringe benefit tassato in capo al lavoratore (circolare AdE 47/E/2008, par. 5.1).

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