Auto in uso ai dipendenti e detrazione Iva
di Giovanni Valcarenghi
Spesso accade che le aziende acquistino dei veicoli destinati ad essere concessi in uso promiscuo ai dipendenti. La regolazione di questa attribuzione può essere gestita con due differenti modalità: tramite l’inserimento di un fringe benefit in busta paga, oppure tramite emissione di fattura, pagata dal dipendente anche con trattenuta (finanziaria) sul cedolino da parte del datore di lavoro.
Per entrambe le ipotesi, il valore della attribuzione è attualmente quantificato con il riferimento ai valori proposti dalle tabelle ACI (30% del valore convenzionale di percorrenza di 15.000 chilometri), validate annualmente dall’Agenzia delle entrate (al riguardo, si veda l’articolo 14, comma 3 del DPR 633/1972 e l’articolo 24, comma 6 della Legge 7 luglio 2009 n.88); ciò che cambia, invece, è la possibilità di detrarre integralmente l’IVA sull’acquisto del mezzo (e non solo il 40% come nella normalità dei casi) ove si utilizzi il meccanismo del riaddebito con fattura.
Infatti, l’azienda verrebbe ad essere assimilata ad un soggetto che acquisisce un bene esclusivamente strumentale, per farne oggetto della propria attività (fatturazione dell’uso a terzi); in tal senso, è chiaro il disposto della risoluzione 6/DPF/2008 del Dipartimento Politiche Fiscali del MEF. La detrazione integrale dell’IVA è assicurata, tuttavia, solo alla condizione che il corrispettivo non sia meramente simbolico, e tale circostanza è assicurata (sino a variazione della norma) dall’utilizzo delle tariffe ACI.
Sin qui le indicazioni paiono sostanzialmente chiare; i dubbi cominciano a nascere nel momento in cui, durante la “vita utile” del bene, l’azienda decida di non proseguire l’attribuzione in uso promiscuo, oppure nelle ipotesi in cui l’acquisizione del bene sia antecedente al momento della concessione in uso con riaddebito. In tali ipotesi, come ci si deve comportare con la detrazione dell’IVA?
Alcune situazioni si riescono a gestire; ad esempio, basterà pensare al caso di acquisto del veicolo per il tramite di un contratto di leasing oppure di noleggio (a breve o lungo termine); in tal caso, l’IVA gravante sui canoni sarà integralmente o parzialmente detraibile a seconda del fatto che, nel periodo di riferimento, il veicolo sia stato (o meno) oggetto di attribuzione onerosa. Vale, dunque, il concetto del c.d. primo utilizzo.
Nel differente caso in cui, invece, il veicolo sia stato acquistato direttamente (ed il principio dovrebbe rendersi applicabile anche all’IVA gravante sul valore di riscatto del veicolo, che costituisce formalmente un acquisto vero e proprio), si tratta di comprendere quale sorte assegnare all’IVA.
Ove l’attribuzione sia immediata, la detrazione integrale pare assicurata, fermo restando la necessità di intervenire al successivo momento della cessazione della concessione in uso. In tal senso, l’articolo 19-bis 2 del DPR 633/1972 (ai commi 1 e 2) prevede la rettifica dell’imposta (in aumento o diminuzione) qualora i beni siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata; per i beni ammortizzabili, in particolare, si tratta di verificare il diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi, operando la restituzione (o il recupero, a seconda dei casi) con riferimento ai quinti che mancano al completamento del c.d. periodo di osservazione.
Nel caso opposto, alla parziale detrazione iniziale all’acquisto (40%) si accompagnerebbe un recupero dei quinti dell’IVA (ovviamente, solo del 60% originariamente non detratto) in relazione agli anni mancanti al completamento del periodo di osservazione.
Ove il periodo non fosse esattamente coincidente con l’annualità, si ritiene corretto agire per dodicesimi di anno, in sostanza, facendo riferimento ai mesi. La situazione prospettata, nell’arco del quinquennio, potrebbe mutare più volte, richiedendo plurime sistemazioni in un senso o nell’altro, a seconda dei casi.
Solo in tal modo ai noi pare di poter assicurare una detrazione che sia coerente con l’effettivo impiego del veicolo per l’effettuazione di operazioni attive “ivate”, oppure per il normale utilizzo aziendale.