Auto in uso al dipendente e detrazione IVA
di Comitato di redazioneStiamo analizzando, nelle sedi del Master Breve, la tematica dei rimborsi spese e, come prevedibile, una questione che attira sempre l’attenzione dei colleghi è quella attinente l’auto concessa in uso promiscuo ai dipendenti.
Fermo restando l’appeal che il tema delle vetture riscuote presso la clientela, si tratta probabilmente di massimizzare i benefici fiscali connessi all’acquisizione in un periodo in cui, stanti le indiscrezioni in merito alla Legge di Stabilità, si può beneficiare del super ammortamento solo fino al prossimo 31 dicembre 2016. Pertanto, si maturano eventuali decisioni dell’ultima ora.
Sul versante delle imposte dirette, ipotizzando la concessione in uso per la maggior parte del periodo di imposta (o del minor periodo in caso di acquisizione infrannuale) non vi sono grandi dubbi:
- detrazione “amplificata” al 70%, con eventuale maggiorazione da super ammortamento (ancora per poco, come detto);
- quantificazione del benefit in capo al dipendente sulla base della misura stabilità annualmente dalle apposite tabelle ACI;
- detrazione dell’IVA nella misura del 40% (misura confermata sino al 2019 dagli Organi UE), salvo si intenda fatturare l’utilizzo al dipendente.
Proprio su tale ultimo aspetto intendiamo fornire alcune precisazioni, visto che l’argomento è sempre oggetto di numerosi quesiti dei colleghi.
Innanzitutto, sin dal 2008 è stato precisato che la detrazione dell’imposta sull’acquisto della vettura e sulle relative spese di impiego può essere integrale a condizione che il contribuente si “trasformi” in una sorta di noleggiatore di auto.
Significa, a scanso di ogni equivoco, che:
- il benefit non può essere gestito in busta paga;
- il dipendente deve corrispondere una somma al datore di lavoro per l’utilizzo del veicolo, sempre in misura pari alle tariffe ACI;
- il datore di lavoro fattura tali somme, scorporando l’imposta dalle misure standard
Ecco perché abbiamo detto che è necessaria una sorta di trasformazione in attività di noleggio (ovviamente intendiamo in senso figurativo). La detrazione dell’imposta è ammessa in tanto in quanto dall’auto si ricavano operazioni attive ivate.
Se parliamo di detrazione dell’imposta sull’acquisto, peraltro, ci riferiamo ad un bene ammortizzabile, in merito al quale sarà bene evocare il noto principio di “sorveglianza” che governa la detrazione stessa.
Se si acquista un mezzo nel 2016 e lo si concede in uso con fattura al dipendente, non si può limitare l’analisi al solo anno di acquisizione, abbandonando poi la pratica per le quattro annualità successive.
Se ciò dovesse avvenire, infatti, si renderebbe necessario un meccanismo di rettifica della detrazione, restituendo all’erario i quinti di IVA detratta, avendo riguardo alla maggiore misura del beneficio, pari al 60% (il 40% resterebbe comunque acquisito).
Vale ovviamente anche il ragionamento contrario: se detraggo il solo 40% e, successivamente, utilizzo l’auto per ricavarne operazioni attive ivate, potrò recuperare a mio favore tale differenza, sempre con il meccanismo dei quinti.
Si faccia attenzione anche al legame esistente tra la emissione della fattura e la configurazione del benefit: poiché la retribuzione del dipendente utilizzatore matura mese per mese, è in tale singolo periodo di paga che bisogna verificare se si produce, o meno, il benefit (cioè se devo tassare, o meno, qualche cosa nel cedolino).
Poiché l’intenzione è quella di addebitare le somme con fattura, appare prudente non solo emettere una fattura entro la fine dell’anno (e richiedere al dipendente che tale fattura sia pagata entro tale scadenza), ma anticipare l’emissione del documento mese per mese, al fine di avere la certezza che durante l’anno non vi sia nessuno che possa dubitare del prodursi del dodicesimo del benefit.
Solo così operando, a nostro parere, si avrà la certezza di essere al sicuro.
Si noti poi che, al momento di rivendita del veicolo interessato da tale utilizzo, si dovrà tenere conto della detrazione IVA che lo ha accompagnato, in modo da poter bilanciare la detrazione a monte, con l’assoggettamento (eventualmente parziale) al tributo a valle, al momento della cessione a terzi.
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