3 Giugno 2019

Autocarri: trattamento fiscale e super ammortamento

di Clara PolletSimone Dimitri
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Gli autocarri sono definiti dall’articolo 54, comma 1, lett. d) del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) come veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse.

Gli autoveicoli per trasporto promiscuo (articolo 54, comma 1, lett. c, D.Lgs. 285/1992), invece, sono veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t (o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria) destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

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