Autodichiarazione aiuti di stato dal 28 aprile al 30 giugno 2022
di Clara PolletSimone DimitriI soggetti beneficiari degli aiuti rientranti nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, di cui alla Sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, devono presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000, nella quale attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, come modificati con la Comunicazione C(2021) 564 del 28.01.2021.
I massimali previsti per impresa unica sono:
- 800.000 euro per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
- 1.800.000 euro per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021;
b) nell’ambito della sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”:
- 3.000.000 di euro per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;
- 10.000.000 di euro per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Ai fini del rispetto dei diversi massimali vigenti rileva, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la data di concessione di ogni singola misura agevolativa.
Ai fini dell’applicazione della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, gli operatori economici attestano altresì, nell’autodichiarazione, le ulteriori condizioni richiamate nell’articolo 3, comma 2, D.M. 11.12.2021.
Il beneficiario delle misure dichiara che, nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che l’importo dell’aiuto richiesto non supera il 70 per cento (90 per cento per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento.
Il periodo di riferimento individuato dal soggetto beneficiario dell’aiuto come rilevante per la spettanza della singola misura non può in ogni caso essere successivo alla data di presentazione dell’autodichiarazione.
Nel periodo compreso tra il 28 aprile ed il 30 giugno 2022 è possibile inviare telematicamente la comunicazione secondo il modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 143438/2022 del 27.04.2022. L’eventuale invio di una nuova dichiarazione, nello stesso periodo, sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.
Si fa riferimento alle misure agevolative previste dalle seguenti norme (c.d. regime “ombrello”) indicate nel quadro A, sezione I:
a) articoli 24, 25, 28, 120, 129-bis e 177 D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020;
b) articolo 78, comma 1 e comma 3 (quest’ultimo limitatamente all’imposta municipale propria Imu dovuta per l’anno 2021), D.L. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020;
c) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis e 9-bis, D.L. 137/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020;
d) articolo 2, D.L. 172/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 6/2021;
e) articolo 1, comma 599 e comma 602, L. 178/2020;
f) articoli 1, commi da 1 a 9, 1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies, D.L. 41/2021;
g) articoli 1 e 4, D.L. 73/2021 convertito, con modificazioni, L. 106/2021.
I massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 sono cumulabili. Pertanto, il massimale complessivo risulta essere pari a 11,8 milioni di euro, non per gli stessi costi ammissibili. Occorre in ogni caso rispettare la tassatività delle misure elencate nell’articolo 1, comma 13, D.L. 41/2021. Risulta possibile “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.
La dichiarazione non è obbligatoria se è stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, D.L. 73/2021), sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti.
La dichiarazione va, comunque, presentata quando:
- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini Imu senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.
Per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, è possibile comunicare con il modello approvato i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). In tal caso, per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato RS401 presente nel modello Redditi 2022.