Autofattura per mancata ricezione della fattura intracomunitaria
di Clara PolletSimone DimitriGli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto (articolo 39, comma 1, D.L. 331/1993).
Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna.
Se, invece, anteriormente al verificarsi dell’inizio del trasporto dei beni, è emessa una fattura di acconto, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all’importo fatturato (articolo 39, comma 2, D.L. 331/1993).
Sono considerati acquisti intracomunitari di beni gli acquisti a titolo oneroso di merci spedite o trasportate nel territorio dello Stato da altro Stato membro, dal cedente, in qualità di soggetto passivo d’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per loro conto; tali operazioni hanno per oggetto beni originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica (articolo 38, comma 2, D.L. 331/1993).
Definiti l’ambito oggettivo e l’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, analizziamo gli adempimenti in capo al cessionario italiano. Quest’ultimo, con riferimento all’acquisto intracomunitario di beni, deve:
- numerare e integrare la fattura con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, nonché dell’ammontare dell’imposta (articolo 46, comma 1, D.L. 331/1993);
- annotare distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente, l’operazione nel registro delle vendite e, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, annotarla distintamente anche nel registro degli acquisti.
Si ricorda che nel caso di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento.
Il cessionario nazionale di un acquisto intracomunitario che non riceve la relativa fattura, entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere un’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in unico esemplare, in luogo della fattura del fornitore; l’autofattura in commento deve essere annotata entro il termine ultimo di emissione e con riferimento al mese precedente (articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993).
Per intenderci, se acquisto dei beni da un fornitore UE nel mese di febbraio 2019 e non ricevo la relativa fattura di acquisto, ho l’onere di emette un’autofattura entro il 15 maggio 2019 che andrà annotata con riferimento al mese di aprile.
Tale procedura deve essere attuata anche nel caso in cui sia necessario correggere una fattura irregolare del fornitore: il cessionario nazionale di un acquisto intracomunitario, che riceve una fattura nella quale è riportato un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere una fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. La fattura integrativa deve essere annotata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
Come comportarsi in ottica di fatturazione elettronica ed esterometro?
Ricordiamo che gli acquisti intracomunitari di beni sono esclusi dal perimetro della fatturazione elettronica, obbligatoria in ambito B2B e B2C nazionale.
Pertanto, il cessionario italiano che emette un’autofattura per mancato ricevimento della fattura da parte del fornitore comunitario può continuare ad emettere il documento in formato cartaceo; in alternativa, l’autofattura può essere inviata al Sistema di Interscambio in formato XML e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione (FAQ n. 36 pubblicata il 27 novembre 2018).
Ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (articolo 1, comma 3bis, D.Lgs. 127/2015), l’acquisto intracomunitario deve essere riepilogato nel blocco DTR riportando data e numero dell’autofattura con riferimento al mese di registrazione.
Si ricorda, infine, che il cessionario o il committente che, nell’esercizio d’imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all’inversione contabile (articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 e articoli 46 e 47 D.L. 331/1993), è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 500 e 20.000 euro.
Se l’operazione non risulta dalla contabilità, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro (articolo 6, comma 9-bis, D. Lgs. 471/1997).
Si ricorda, infine, che l’eventuale conseguente omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, di cui all’articolo 50, commi 4 e 6, D.L. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 427/1993, rientra nell’ambito applicativo della definizione agevolata delle irregolarità formali, di cui all’articolo 9 D.L. 119/2018 (circolare AdE 11/E/2019).
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso: