6 Settembre 2017

“Autogestione” pericolosa nella rottamazione di singoli carichi

di Enrico Ferra
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Ai fini della risoluzione dei problemi emersi nella liquidazione degli importi della rottamazione, molti contribuenti hanno invocato il supporto “umano”, mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha demandato al servizio “ContiTu” la (auto) gestione degli errori emersi dai prospetti inviati entro lo scorso 15 giugno.

Si ricorda che nelle comunicazioni ricevute dai debitori è presente un riepilogo nella parte iniziale dove sono esposti:

  • i debiti dovuti complessivamente;
  • i debiti oggetto di definizione agevolata, a loro volta divisi tra debito da pagare “per la definizione” e debito residuo “ESCLUSO” dalla definizione agevolata.

A seguito di tali comunicazioni, sono state quindi individuate diverse anomalie con riferimento sia all’eventuale inclusione di carichi non indicati nelle domande di adesione originarie sia alla non inclusione di carichi per cui era stata chiesta la “rottamazione”. A ciò si aggiungono le diverse incongruenze riscontrate nella gestione delle domande inerenti a singole “partite” contenute all’interno di determinate cartelle.

Per far fronte a tali anomalie, l’Agenzia ha dapprima messo a disposizione dei contribuenti il modello per la segnalazione delle anomalie, che di per sé risulta lacunoso non consentendo la richiesta di correzione di particolari difformità: il modello contiene infatti solo tre sezioni (denominate “Tipologia [A] – carichi mancanti”, “Tipologia [B] – carichi eccedenti” e “Tipologia [C] – soluzione rateale errata”), ma non consente l’agevole esposizione degli errori relativi a singole partite.

Peraltro, la segnalazione degli errori non è stata in molti casi “lavorata” dagli Uffici. Infatti, i contribuenti hanno ricevuto alcune comunicazioni in cui l’Agenzia informava di aver preso in carico le segnalazioni e di aver richiesto l’aggiornamento dei dati alle “strutture tecniche”. Ciò è equivalso ad invitare i contribuenti all’autogestione anche in vista del pagamento della prima rata scaduta lo scorso 31 luglio. Nel caso in cui, ad esempio, si sia riscontrata la presenza di cartelle non indicate nella domanda di adesione, il contribuente poteva ignorare il piano di dilazione originario e rivolgersi agli sportelli dell’Agenzia per chiedere il pagamento soltanto di alcuni debiti; in alternativa, poteva utilizzare il servizio web “ContiTu”, selezionare unicamente i progressivi delle cartelle che ha deciso di pagare e chiedere la rielaborazione dei bollettini RAV portanti gli importi aggiornati.

Il servizio web “ContiTu” – che delega sostanzialmente al contribuente l’effettuazione dei “conti” che avrebbe dovuto fare l’Agenzia – non è, come detto, di immediato utilizzo in alcuni casi particolari ove non si tratti di includere o escludere in toto talune cartelle, ma di gestire le anomalie relative ad alcuni ruoli o a specifici carichi.

Si ricorda infatti che nel modello di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata era presente una sezione specifica utilizzabile ai fini della richiesta di definizione solo di alcuni ruoli indicati nelle cartelle o di alcune somme appartenenti ad uno o più ruoli. Tuttavia, anche in relazione a tale specificità, si sono registrate delle incongruenze nei prospetti di comunicazione delle somme dovute, che non sono state risolte nemmeno a seguito della presentazione delle istanze di correzione da parte dei debitori.

Un caso particolare riguarda l’erronea inclusione nel prospetto di liquidazione delle somme dell’intera cartella a fronte della richiesta di “rottamazione” di una singola partita in essa contenuta. In tale caso, il contribuente destinatario della comunicazione errata, che non abbia avuto formale risposta neanche a seguito della richiesta di correzione, si è trovato fortemente in difficoltà nell’effettuare il pagamento degli importi dovuti: avrebbe potuto infatti scegliere di effettuare il pagamento degli importi comunicati dall’Ufficio, pur se errati, oppure scegliere di pagare solo gli importi che riteneva dovuti eliminando l’intera cartella oggetto di segnalazione mediante accesso allo sportello o l’autonomo ricalcolo tramite il servizio web.

La scelta di una delle due strade non porta ovviamente al medesimo risultato, in quanto:

  • nel primo caso, il contribuente ha effettuato il pagamento di importi non dovuti non essendo indicati nella domanda di definizione agevolata;
  • nel secondo caso, eliminando integralmente la cartella oggetto di richiesta di correzione, il rischio è quello di pregiudicare l’intera procedura, in quanto in base a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 6 del D.L. 193/2016 l’insufficiente versamento dell’unica rata o di una rata del piano comporta il venir meno degli effetti della definizione agevolata.

È evidente che la scelta più prudente era la prima strada, ossia il pagamento degli importi comunicati originariamente, comprensivi anche della parte non dovuta, in attesa di una risposta formale dell’Ufficio; ma è altrettanto evidente come questa rappresenti l’ennesima (onerosa) “non soluzione” offerta ai contribuenti.

Dottryna