2 Dicembre 2017

Autonoleggio senza conducente: no all’ammortamento maggiorato

di Raffaele Pellino
Scarica in PDF

Ai fini del reddito d’impresa, l’applicazione del coefficiente di ammortamentomaggiorato” (30%) è prevista solo per le autovetture che svolgono il servizio taxi o il servizio di noleggio con conducente e non anche in caso di autonoleggiosenza conducente”: in quest’ultimo caso è applicabile il coefficiente di ammortamento determinato nella misura ordinaria del 25%.

Questo è quanto chiarito dalla Cassazione nell’ambito dell’ordinanza n. 23145/2017.

Ma veniamo ai fatti.

L’Agenzia delle Entrate eseguiva una verifica fiscale nei confronti di una società di autonoleggio conclusasi con un processo verbale di constatazione. Successivamente, la stessa Agenzia emetteva un avviso di accertamento con il quale contestava, tra gli altri, l’indebita deduzione di quote di ammortamento sull’acquisto di autovetture da noleggio, effettuata nella misura del 30% in luogo del minore coefficiente di ammortamento del 25%, con recupero di costi non deducibili.

La società proponeva ricorso in commissione tributaria che lo accoglieva “parzialmente”, annullando la ripresa relativa alle spese di rappresentanza ma confermando il resto. La società proponeva così appello alla commissione tributaria regionale la quale annullavaintegralmente” l’avviso di accertamento e, quindi, anche quanto contestato con riferimento all’indebita deduzione delle quote di ammortamento.  In particolare, il giudice di appello, premesso che la società ricorrente svolge il servizio di autonoleggio da rimessa “senza conducente”, ha ritenuto applicabile il coefficiente di ammortamento del 30% stabilito dal D.M. 31/12/1988 (gruppo XVIII specie 6,7,8,9) previsto indistintamente per le autovetture da destinare al noleggio da rimessa, senza distinzione tra noleggio con o senza conducente. Contro tale sentenza l’ufficio ricorre in Cassazione lamentando l’errata applicazione del citato coefficiente di ammortamento.

Intervenendo sul punto, i giudici di legittimità, nel ribaltare la tesi sostenuta in sede di appello, hanno dato ragione all’Ufficio. Tenuto conto del dato normativo, infatti, la Corte rileva che la tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni materiali allegata al D.M. 31/12/1988, emanato in attuazione dell’articolo 102 del Tuir, stabilisce nella misura del 30% il coefficiente di ammortamento del costo della autovetture utilizzate per “Servizi di trasporto persone con autovettura da piazza e da rimessa“- voce “Autovetture in genere (servizio pubblico)” e, nella misura del 25%, il coefficiente di ammortamento da utilizzare in relazione alla voce residuale “autoveicoli, motoveicoli e simili”.

Pertanto – secondo i giudici – il maggiore coefficiente del 30% è applicabile al solo ammortamento del costo delle autovetture “impiegate per la prestazione di un servizio (pubblico) di trasporto persone da piazza e da rimessa”. A norma dell’articolo 1, comma 2 della L. 21/1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), infatti, costituiscono “autoservizi pubblici” non di linea il servizio di taxi con autovettura (trasporto “da piazza”) ed il servizio di noleggio autovettura con conducente (trasporto “da rimessa”.)

L’attività di noleggio di autovetture “senza conducente”, invece, come nel caso di specie, non integra un contratto di trasporto (articolo 1678 del cod. civ.), ma si sostanzia nella stipulazione di contratti di locazione (articolo 1571 del cod. civ.) con il quale il noleggiatore concede l’utilizzo di una cosa mobile (autovettura) all’altra parte per un determinato periodo e verso un determinato corrispettivo.

Poiché l’applicazione del maggiore coefficiente di ammortamento del 30% è previsto in riferimento alle sole autovetture utilizzate per il servizio pubblico di trasporto persone da “piazza” e da “rimessa”, la diversa attività di autonoleggio (senza conducente) ricade nell’applicazione del coefficiente di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali, impiegati nell’esercizio di una attività commerciale, determinato nella misura del 25% alla voce generica “autoveicoli, motoveicoli e simili”.

Ne consegue che l’Ufficio ha applicato correttamente il coefficiente di ammortamento del 25%, essendo in presenza di beni materiali strumentali, impiegati nell’esercizio di un’attività commerciale, e non di autovetture impiegate per la prestazione di un servizio (pubblico).

La Corte, dunque, fa chiarezza sulla materia stabilendo che, in caso di autonoleggio “senza conducente”, va applicato il coefficiente di ammortamento “ordinario”.

 

Il nuovo bilancio d’esercizio e le implicazioni fiscali