Le "sanzioni" in capo al committente nei contratti di appalto
In caso di mancata effettuazione delle ritenute, o di mancato versamento delle stesse, il committente di un contratto di appalto rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 D.L. 124/2019 può essere chiamato a rispondere delle sanzioni previste per l’impresa appaltatrice solo qualora non abbia ottemperato ai doveri previsti dai commi 1 e 3 del predetto articolo….
Continua a leggere...Primi chiarimenti dell'Agenzia sui contratti di appalto
La soglia di euro 200.000 al superamento della quale scattano gli obblighi di controllo da parte del committente in relazione al versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice nell’ambito dei contratti di appalto, subappalto e affidamento, di cui all’articolo 4 D.L. 124/2019, deve essere verificata tenendo conto della somma dell’importo annuo dei singoli contratti. È…
Continua a leggere...Immobili di lusso con prezzo-valore
Il trasferimento di un’abitazione di lusso a favore di un soggetto privato può fruire della disciplina del prezzo-valore, ma l’acquirente non può mai richiedere i benefici prima casa ai fini dell’imposta di registro. Per beneficiare di tale ultima agevolazione è infatti richiesto che l’immobile abitativo oggetto del trasferimento non sia classificato nelle categorie catastali A/1,…
Continua a leggere...Iva: appalti con reverse charge
L’inversione contabile ai fini Iva è estesa alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporto negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma….
Continua a leggere...Investimenti sostitutivi e nuovo credito d'imposta
Secondo la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2020 le agevolazioni collegate all’iper ed al super ammortamento saranno fruire con un credito d’imposta rispettivamente del 40% e del 6% (ovvero del 15% per gli investimenti in beni immateriali) e non più con la maggiorazione del costo…
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