21 Aprile 2015

Autotutela sostitutiva o integrativa?

di Luigi Ferrajoli
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L’Amministrazione finanziaria è legittimata a sostituire con un nuovo avviso di accertamento un precedente atto impositivo che contenga un evidente errore materiale, nell’esercizio di quel potere di autotutela che consente di rendere l’attività amministrativa maggiormente consona alle esigenze del caso concreto senza modificare i termini del contraddittorio e dei rapporti col cittadino.

Il principio è stato affermato dalla CTR di Firenze, la quale, con la sentenza n. 1 del 25.04.2014, pubblicata in data 08.01.2015, ha lasciato intendere che, qualora l’errore non incida sulla determinazione dell’imposta e/o dell’imponibile non può configurarsi alcuna lesione nella sfera del contribuente atteso che la rettifica non ha, nella specie, modificato i termini del rapporto, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.

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