30 Gennaio 2019

Autoveicoli a strumentalità limitata

di Fabio Landuzzi
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Con l’ordinanza n. 31031/2018 la Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato un’annosa questione che non di rado ricorre quando si tratta della deducibilità ai fini Ires delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto e l’impiego di autoveicoli.

È noto che, ai fini delle imposte sul reddito, la disciplina delle spese relative agli automezzi è contenuta all’articolo 164 Tuir il cui comma 1, lett. a), n. 1) riconosce la piena deducibilità delle spese in oggetto ai mezzi ivi indicati “destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa”.

In merito alla interpretazione di questa definizione – ovvero, cosa si intenda per utilizzo esclusivo come bene strumentale nell’ambito dell’attività – l’Amministrazione Finanziaria ha sempre ribadito che sono da intendersi tali i veicoli senza i quali l’attività dell’impresa non potrebbe essere svolta; in questa prospettiva, quindi, i mezzi devono essere indispensabili per poter svolgere l’attività dell’impresa.

Coerentemente a questa posizione molto rigida, quando interpellata (risoluzioni 59/E/2007 e 48/1998), l’Amministrazione Finanziaria ha indicato come tali le autovetture utilizzate dalle imprese che svolgono attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili e le imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole di addestramento, ecc..

Va ricordato che la posizione molto rigida dell’Amministrazione è stata anche confermata nella risposta resa all’Interrogazione parlamentare n. 5-09338 del 2016 in cui si era domandato, appunto, del riconoscimento della piena deducibilità fiscale dei costi che gli albergatori del Trentino Alto Adige sostengono per i mezzi di trasporto utilizzati nel trasportare i propri ospiti verso gli impianti sciistici, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, ecc..

Ebbene, anche in questa circostanza, l’Amministrazione Finanziaria rispose in senso negativo, ritenendo che le navette impiegate per questi scopi non presentassero elementi sufficienti a farle ritenere come beni strumentali nell’attività propria delle imprese alberghiere, non trattandosi, appunto, di “beni senza i quali l’attività non può essere esercitata”.

Nel caso che ha formato oggetto del giudicato della Suprema Corte qui in commento, la società – la cui posizione aveva ricevuto accoglimento del giudizio di secondo grado, poi cassato con rinvio – aveva ritenuto “strumentali” rispetto alla propria attività gli autoveicoli che venivano impiegati dalla medesima esclusivamente per lo spostamento del personale dipendente per recarsi nei cantieri per svolgere attività di posa in opera o di manutenzione di cisterne.

In sostanza, la società riteneva che poiché tali attività erano indubbiamente parte integrante del proprio business, e poiché per assicurare che venissero espletate doveva altresì assicurarsi che il personale potesse raggiungere i vari siti posti nel territorio nazionale, l’utilizzo – esclusivamente per questi fini – di auto di cantiere potesse integrare i requisiti di strumentalità richiesti dal citato articolo 164 Tuir per consentirne la deducibilità piena.

La Cassazione, come premesso, rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale in quanto ritiene che la sentenza che aveva accolto la tesi della società non avesse adeguatamente valorizzato il fatto che, per poter consentire la piena deduzione delle spese in oggetto, il contribuente è tenuto a provare che l’autoveicolo è indispensabile ed esclusivamente utilizzato per lo svolgimento di tale attività dell’impresa.

Da una parte, quindi, sembra emergere un allineamento alla posizione interpretativa molto restrittiva storicamente assunta dall’Amministrazione Finanziaria; dall’altra parte, però, la questione sembra essere posta più su di un piano probatorio, sottolineando come sia onere della società che intenda dedurre per intero le spese per tali autoveicoli dimostrare le due condizioni: la indispensabilità dell’utilizzo dei mezzi per lo svolgimento della propria attività d’impresa e l’utilizzo del veicolo esclusivamente in questa attività d’impresa.

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