30 Gennaio 2019

Autoveicoli a strumentalità limitata

di Fabio Landuzzi
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Con l’ordinanza n. 31031/2018 la Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato un’annosa questione che non di rado ricorre quando si tratta della deducibilità ai fini Ires delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto e l’impiego di autoveicoli.

È noto che, ai fini delle imposte sul reddito, la disciplina delle spese relative agli automezzi è contenuta all’articolo 164 Tuiril cui comma 1, lett. a), n. 1) riconosce la piena deducibilità delle spese in oggetto ai mezzi ivi indicati “destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa”.

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