25 Novembre 2016

Avviamento da imputare lungo la vita utile

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Per gli avviamenti iscritti in bilancio a partire dal 2016 l’ammortamento deve avvenire in base alla vita utile, e solo laddove tale periodo non sia stimabile in modo attendibile l’ammortamento non può eccedere il periodo di dieci anni. È questa una delle novità più significative contenute nel decreto 139/2015 che ha riformulato diversi criteri di valutazione per la redazione del bilancio di esercizio. Prima delle modifiche in questione l’articolo 2426, n. 6, codice civile, stabiliva quale regola l’ammortamento dell’avviamento in un periodo non superiore a cinque anni, e solo laddove vi fossero condizioni eccezionali l’ammortamento poteva essere allungato, ferma restando la necessità di darne adeguata motivazione nella nota integrativa. Come anticipato, il decreto 139/2015 ha modificato il testo dell’articolo 2426, n. 6, del codice civile (con efficacia dal 2016), stabilendo che “l’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni”.

In merito alla diversa formulazione normativa ora contenuta nell’articolo 2426, n. 6, la bozza del documento OIC 24 ha formulato interessanti osservazioni, in primo luogo riguardanti il diverso approccio valutativo che il redattore del bilancio deve avere per una corretta imputazione dell’ammortamento dell’avviamento. In particolare, nella bozza di OIC 24 si osserva che vi è stata un’inversione nel processo di stima della vita utile dell’avviamento, poiché mentre in precedenza la norma richiamava la necessità di stimare la vita utile solo nei casi in cui il limite di cinque anni non fosse stato rappresentativo, nella novella normativa si richiede in primo luogo che sia determinata la vita utile, e solo quando quest’ultima non possa essere stimata in modo attendibile si può procedere con l’ammortamento in un periodo di dieci anni. Risulta del tutto evidente che l’impegno richiesto al redattore del bilancio è ora più significativo in quanto deve comunque provare a stimare la vita utile, e solo laddove non vi sia la possibilità di procedere con una stima attendibile (circostanza da comprovare) potrà procedere con l’ammortamento decennale.

In passato, invece, la stima era più “comoda” poiché il periodo di ammortamento di “default” era pari a cinque anni, e, solo laddove intendesse ammortizzare in un periodo più lungo, il redattore del bilancio era obbligato a stimare (e comprovare) una vita utile più lunga.

La bozza di documento OIC 24, sulla scorta dell’esperienza internazionale, propone alcuni punti di riferimento da utilizzare per la stima della vita utile, ed in particolare:

  • il periodo di tempo entro il quale la società ritiene di fruire degli extra-profitti legati alle sinergie generate dall’operazione straordinaria a seguito della quale è emerso l’avviamento;
  • il periodo di tempo entro il quale la società ritiene di recuperare l’investimento sulla base delle previsioni effettuate dall’organo amministrativo;
  • la media ponderata delle vite utili delle principali attività acquisite con l’aggregazione aziendale.

Infine, si segnalano due ulteriori aspetti, il primo relativo alla conferma, anche nella bozza di OIC 24, che la stima dell’avviamento non può eccedere il periodo di vent’anni, ed il secondo riguardante l’efficacia della novità normativa che non deve essere applicata necessariamente anche agli avviamenti già iscritti nel 2015 (approccio prospettico), ferma restando la possibilità di applicare le novità anche ai “vecchi” avviamenti.

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