Avvisi di accertamento: possibile l’acquiescenza parziale
di Andrea CaboniGianluca CristoforiLa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11497 dell’11.05.2018, ha affermato che l’acquiescenza, istituto deflativo del contenzioso tributario, può essere perfezionata anche in relazione a singoli addebiti dotati di rilevanza autonoma, ancorché contestati con un unico avviso di accertamento.
L’articolo 15 D.Lgs. 218/1997, che disciplina l’istituto dell’acquiescenza, prevede, expressis verbis, che le sanzioni siano applicate in misura ridotta a un terzo, ove il contribuente rinunci a impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, al netto della predetta riduzione.
La decisione è particolarmente rilevante poiché stabilisce la possibilità per il contribuente di prestare acquiescenza anche solo con riferimento a singole violazioni dotate di rilevanza autonoma contenute nel medesimo atto impositivo (c.d. “acquiescenza parziale”); l’orientamento finora prevalente, fondato su un’interpretazione letterale della norma in esame, prevedeva, invece, che l’acquiescenza dovesse riguardare, necessariamente, tutti i rilievi elevati nello stesso atto impositivo, dovendo il contribuente rinunciare all’instaurazione di un contenzioso.
Nella succitata sentenza, la Corte di Cassazione ha invece affermato che la possibilità di prestare acquiescenza parziale è coerente con la finalità dell’istituto di deflazionare il contenzioso, potendo il contribuente accedere a un regime premiale “i cui benefici vanno indirettamente a favore di tutta la collettività (in ossequio al principio della ragionevole durata del processo ex articolo 111 Cost.), che si avvantaggia della mancata nascita di una nuova lite”.
Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che l’Amministrazione finanziaria può procedere (arbitrariamente) a contestare più violazioni autonome mediante l’emissione di un unico atto impositivo, ovvero più atti impositivi contenenti i singoli rilievi; conseguentemente, qualora non fosse possibile prestare acquiescenza parziale, la mera scelta da parte dell’Agenzia delle Entrate di emettere un unico atto di accertamento – completamente fuori dalla sfera di controllo del contribuente – precluderebbe a quest’ultimo la possibilità di contestare in sede contenziosa solo talune violazioni e di accedere all’istituto premiale dell’acquiescenza in relazione ad altre.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha, quindi, affermato il principio di diritto secondo cui, “in materia tributaria, l’istituto dell’acquiescenza di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, articolo 15 può operare, in ragione della ratio deflativa ad esso sottesa, anche in relazione a singoli addebiti dotati di rilevanza autonoma, pur se ricompresi in un accertamento unitario”.
Qualora tale orientamento fosse confermato e l’Amministrazione finanziaria riconoscesse definitivamente la legittimità dell’acquiescenza parziale, tale istituto troverebbe certamente una frequente applicazione, alla luce della consueta prassi accertativa di contestare in un unico atto impositivo più violazioni autonome.
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