Avvisi di accertamento esecutivi: sospensione versamenti in bilico
di Andrea RamoniLuigi A. M. RossiAgli avvisi di accertamento esecutivi, ovvero agli atti impoesattivi emessi ai sensi dell’articolo 29 D.L. 78/2010, per i quali non siano ancora decorsi i termini di impugnazione alla data del 9 marzo 2020, non si applica il periodo di sospensione dei termini di pagamento delle somme, disposto dall’articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia). Detta misura risulta invece applicabile alle cartelle di pagamento che si trovino nella medesima condizione.
È questo l’opinabile punto di visto dell’Agenzia delle Entrate, espresso con la circolare 5/E/2020.
Partiamo col dire che l’interpretazione fornita dal documento di prassi sembra appiattirsi meramente sulla rubrica che il legislatore ha inteso attribuire al predetto articolo 68, riferito alla “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione”. Oltre al dato letterale, però, v’è francamente poco per sostenere la tesi dell’Amministrazione, la quale invoca indecifrabili “ragioni di ordine sistematico”, che richiederebbero una maggiore chiarezza.
L’articolo 29 D.L. 78/2010, come noto, ha previsto la concentrazione della riscossione nell’accertamento, sicché negli avvisi emessi dall’Agenzia delle Entrate “ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni” viene riportata l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati nell’avviso, entro il termine di proposizione del ricorso. Somme da versare per l’intero, in caso di acquiescenza, o nei limiti di quanto previsto dall’articolo 15 D.P.R. 602/1973, nell’ipotesi di tempestiva impugnazione.
In difetto, l’avviso di accertamento diviene titolo esecutivo e le somme, decorso l’ulteriore termine di trenta giorni, “in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo” vengono affidate in carico all’agente della riscossione, il quale potrà dunque procedere senza necessità di formare e notificare al contribuente la cartella di pagamento.
Ciò posto, l’articolo 83, comma 2, D.L. 18/2020, prevede la sospensione, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, dei termini per la proposizione dei ricorsi introduttivi del giudizio avanti le Commissioni tributarie e in forza di tale disposizione, nella circolare 5/E/2020 l’Agenzia delle Entrate afferma che risultano contestualmente sospesi i termini per procedere al pagamento delle somme di cui in premessa.
In pratica, alla sospensione del termine per impugnare l’atto impoesattivo, si aggiunge quella relativa ai termini di pagamento, per riprendere entrambi a decorrere dal 16 aprile 2020.
Impostazione, questa, coerente con la natura della sospensione prevista dalla norma, equiparabile, sia sotto il profilo dell’impugnazione che quello della riscossione, alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 L. 742/1969.
Non condivisibile è la conclusione secondo cui non si applica, agli accertamenti in parola, la sospensione dei termini per il versamento recata dall’articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020, la quale prevede invece una straordinaria sospensione dei termini di versamento, scadenti – per l’appunto – nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, da eseguire entro il 30 giugno 2020.
L’Agenzia delle Entrate nega dunque la possibilità che le somme contestate con gli avvisi di accertamento esecutivi, ancora impugnabili al 9 marzo 2020, possano soggiacere a tale sospensione dei termini, essendo essa “riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivi dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010”.
Invero, per le stesse “ragioni di ordine sistematico” invocate dall’Agenzia delle Entrate, occorrerebbe porre sullo stesso piano giuridico i contribuenti destinatari di cartelle di pagamento, per le quali, la pendenza del termine di impugnazione alla data del 9 marzo 2020, comporta la piena applicazione dell’articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020 e dunque la sospensione del pagamento sino al 31 maggio 2020 con quelli di cui discute, i quali, nella visione della circolare 5/E/2020, devono invece riferirsi alla sospensione dei termini per l’impugnazione, prevista invece dall’articolo 83, comma 2, D.L. 18/2020.
A sostegno dell’erroneità della tesi dell’Agenzia delle Entrate si può richiamare proprio la relazione illustrativa al D.L. 18/2020, ove si afferma che l’articolo 68, al comma 1, “prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali”. In tale passaggio si rinviene chiaramente la volontà di equiparare le due situazioni, stante il richiamo ai soli atti impugnabili e non anche all’avvenuto trasferimento dei carichi all’agente della riscossione.
A ciò si aggiunga il fatto che il versamento delle somme derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dai Comuni, disciplinati autonomamente dall’articolo 68, comma 3, D.L. 18/2020, in mancanza di richiami al comma 1, preso in considerazione dalla circolare, invece, “è differito al 31 maggio 2020”.
Un’ulteriore conferma di una posizione alquanto rivedibile.