12 Giugno 2018

Avvisi sulle irregolarità verso gli intermediari

di EVOLUTION
Scarica in PDF
In merito alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali (redditi, Iva, Irap e 770) può accadere che gli intermediari abilitati vengano chiamati dall’Agenzia delle Entrate, attraverso il canale Entratel, a fornire risposte in merito alle irregolarità nell’attività di presentazione telematica delle stesse (omesse o tardive trasmissioni delle dichiarazioni), saranno tenuti ad adempiere a tale richiesta nei tempi dettati dalla stessa Agenzia.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Accertamento”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza come l’Agenzia delle Entrate provvede a segnalare le irregolarità sulle dichiarazioni fiscali, agli intermediari abilitati e come quest’ultimi devono provvedere in merito, al fine di fornire tutta la documentazione necessaria a regolarizzare la presentazione delle stesse dichiarazioni.

Quando l’Agenzia delle Entrate segnala delle irregolarità mediante avvisi, gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali sono tenuti a fornire “elementi e/o chiarimenti in relazione ai casi segnalati, nonché allegare eventuale documentazione a supporto, utilizzando l’applicativo “In.Te.S.A.”, accessibile dal portale Entratel (“La mia scrivania” – Servizi per – Comunicare”).

Attraverso lo stesso canale, la Direzione Centrale Audit comunicherà agli interessati l’esito dell’istruttoria (conferma, annullamento totale o parziale della posizione) in relazione ai casi segnalati.

Qualora non vengano forniti elementi utili alla verifica della regolarità dell’attività di trasmissione telematica, l’Agenzia delle Entrate procederà alla contestazione delle irregolarità e all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 7-bis del D.Lgs. 241/1997 (da 516,00 euro a 5.164,00 euro).

Tra gli intermediari che hanno provveduto alla presentazione delle dichiarazioni fiscali sono compresi:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
  • gli iscritti negli albi degli avvocati;
  • gli iscritti nel registro dei revisori contabili (Lgs. 88/1992);
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori (articolo 32, D.Lgs. 241/1997);
  • le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • i Caf – dipendenti;
  • i Caf – imprese;
  • i notai iscritti nel ruolo indicato nell’articolo 24 della L. 89/1913;
  • i soggetti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
  • gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Tali intermediari sono tenuti all’invio telematico sia delle dichiarazioni da loro predisposte per conto dei clienti, sia delle dichiarazioni predisposte direttamente dal contribuente per le quali hanno assunto il solo impegno alla presentazione in via telematica. Sono, altresì, obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni “da loro predisposte” gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli.

Nel caso in cui dalle elaborazioni dei dati presenti nel sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, risultino tardività/omissioni nella trasmissione telematica delle dichiarazioni, all’intermediario interessato viene reso disponibile, tramite Entratel, un “messaggio personalizzato ed un file autenticato.

Una volta identificato il file messaggio, l’intermediario può salvarlo sulla propria postazione, leggerne il contenuto o stamparlo.

L’intermediario, quindi, confrontati i dati oggetto della segnalazione con quelli in proprio possesso, utilizzando il servizio “In.Te.S.A.”, potrà fornire chiarimenti ed elementi utili a dimostrare la regolarità dell’attività di trasmissione, eventualmente allegando opportuna documentazione.

L’ufficio Audit della Direzione regionale competente, valutati gli elementi forniti, comunicherà all’intermediario l’esito della fase istruttoria, che si potrà concludere con la conferma ovvero l’annullamento totale o parziale della posizione.

Tuttavia, “qualora non vengano forniti elementi utili alla verifica della regolarità dell’attività di trasmissione telematica, si procederà alla contestazione delle irregolarità e all’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 7-bis del D.lgs. 241/97 da parte della Direzione Regionale competente” nei confronti degli stessi intermediari. Trattasi della sanzione da 516,00 a 5.164,00 euro cui sono assoggettati gli intermediari, di cui all’articolo 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 laddove omettano l’invio, ovvero presentino tardivamente, le dichiarazioni dei redditi, Iva, Irap e dei sostituti d’imposta. Tuttavia, tenuto conto che “…in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà” (articolo 7, comma 4-bis del D.Lgs. 472/1997), se l’intermediario invia la dichiarazione entro 30 giorni, la sanzione irrogabile va da 258,00 a 2.582,00 euro.

Tale sanzione è irrogata a prescindere da quella prevista nei confronti del contribuente che ha conferito l’incarico. Se la dichiarazione è, invece, trasmessa da uno studio associato, la sanzione è irrogata al professionista che ha firmato la lettera di incarico per la trasmissione (circolare AdE 11/E/2008).

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

FISCOPRATICO