26 Novembre 2021

Avviso bonario: niente sconto sulle sanzioni in caso di lieve ritardo nel pagamento

di Angelo Ginex
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In tema di sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte dovute, la riduzione prevista dall’articolo 13, comma 1, seconda parte, D.Lgs. 471/1997, riguarda solo l’ipotesi dell’inosservanza (lieve) rispetto all’originaria scadenza per il pagamento, come disciplinata dalle singole leggi d’imposta, e non il caso del ritardato versamento rispetto al momento di accertamento operato dall’Ufficio, evenienza nella quale è applicabile, in caso di riscontro in sede di controllo formale, esclusivamente il beneficio di cui all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, ove il pagamento integrale di quanto richiesto sia eseguito entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione ivi prevista.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 36577, depositata ieri 25 novembre 2021.

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