14 Maggio 2018

Azienda agricola: patto di famiglia e diritto di prelazione

di Luigi Scappini
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In un precedente contributo abbiamo analizzato l’applicabilità dell’istituto del patto di famiglia, quale strumento per anticipare il passaggio generazionale in agricoltura, giungendo a una soluzione positiva.

Come evidenziato in tale sede, il settore primario soggiace a una serie di norme che rivestono un carattere speciale rispetto alla normativa generale, con la conseguenza che quando si intende applicare quest’ultima, si rende necessario indagare la portata di quelle speciali.

Nel contesto del passaggio generazionale e, quindi, del cambiamento di titolarità dei fondi, si rende necessario verificare l’applicabilità o meno di uno degli istituti principe del mondo agricolo, ovvero il diritto di prelazione, introdotto dal Legislatore poco dopo la riforma agraria (L. 230/1950 la cd. Legge Sila) per cercare di tutelare la continuità nella conduzione dei fondi agricoli.

In particolare, come noto, la prelazione agraria è di due tipologie:

  • una prelazioneforte” di cui all’articolo 8, comma 1, L. 590/1965 concessa al coltivatore diretto titolare di un contratto di affitto sul fondo oggetto di cessione e
  • una prelazionedebole” di cui all’articolo 7 L. 817/1971 concessa sia al coltivatore diretto sia, a decorre dal 2016, allo Iap che risulti essere confinante del fondo oggetto di cessione.

Ma, per poter rispondere in merito all’applicabilità o meno della prelazione agraria in ipotesi di patto di famiglia, è necessario comprendere quest’ultimo. Dirimente risulterà essere infatti la natura del patto stesso, in quanto il diritto di prelazione è concesso in occasione di un trasferimento a titolo oneroso.

I patti di famiglia sono stati introdotti, come noto, a partire dal 2006, per dotare i contribuenti di uno strumento sufficientemente duttile per poter “anticipare” la fase successoria; questo strumento consente infatti di stabilire, in un determinato momento storico, chi sarà, nel cerchio degli aventi diritto, il successore dell’impresa o delle partecipazioni detenute dal disponente.

Come anticipato, per rispondere in merito all’applicabilità o meno della prelazione al patto di famiglia è necessario definire la natura di quest’ultimo che, ai sensi dell’articolo 768-bis cod. civ. è definito come “il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte,  l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.”.

Ecco che allora sicuramente il patto di famiglia può definirsi un contratto inter vivos dotato del necessario spirito di liberalità da parte del disponente e caratterizzato dalla gratuità.

La liberalità, a bene vedere, è doppia in quanto si riscontra sia quella diretta del disponente nei confronti dell’assegnatario, sia quella indiretta dell’assegnatario stesso nei confronti dei legittimari che partecipano al patto di famiglia.

E lo schema sopra delineato, liberalità e gratuità, trova conferma nelle deroghe concesse all’istituto in relazione all’obbligo di collazione e all’azione di riduzione.

Si deve concludere, quindi, che il patto di famiglia si caratterizza per il carattere di gratuità, con la conseguenza che, essendo comunque ammesso quale oggetto del patto un’azienda concessa in locazione, a prescindere dall’esistenza o meno di un coltivatore diretto che possa vantare un diritto di prelazione, lo stesso non potrà essere azionato.

Alla luce di quanto detto, si ritiene pertanto il patto di famiglia un utile strumento da utilizzare quando si intenda garantire una continuità aziendale, evitando al contempo la possibilità di litigi tra i vari soggetti aventi diritto all’asse ereditario; litigi che potrebbero sorgere sia in merito a chi è il soggetto che dovrà proseguire l’attività, sia con riferimento al valore da attribuire agli altri eventuali soggetti rinuncianti.

Se per la prima criticità sarà il disponente a risolverla indicando il “delfino”, per quanto riguarda la seconda, la soluzione sarà condivisa tra i vari soggetti dovendo essere determinato, in accordo tra le parti, il valore da assegnare all’azienda e, conseguentemente, quanto l’assegnatario dovrà liquidare ai legittimari.

E tale valore avrà valenza sia nei confronti dei presenti, sia degli eventuali legittimari sopravvenuti, eliminando alla radice possibili contestazioni future.

 

La redazione del bilancio consolidato in base al D. Lgs. 139/2017 e all’OIC 17 – Problemi applicativi particolari