Badwill, avanzo di fusione da annullamento e neutralità fiscale
di Fabio LanduzziDal punto di vista contabile, come chiaramente rappresentato nel Principio contabile Oic 4, l’emersione di un avanzo da annullamento in occasione di una fusione per incorporazione può essere in astratto ascrivibile al concorso di diversi fatti e circostanze.
Fra queste, vi è l’ipotesi in cui l’acquisto della partecipazione nella società incorporata sia stato effettuato nella consapevolezza che si dovranno sostenere oneri o perdite per la ristrutturazione del business dell’impresa controllata-incorporata, o comunque in ragione del fatto che a detta società viene associato dall’incorporante un avviamento negativo (il badwill); similmente, l’emersione di una differenza positiva di fusione (l’avanzo di annullamento) potrebbe essere riferita al fatto che il patrimonio netto contabile della incorporata è sovrastimato a causa della mancata iscrizione, o della sottostima, di alcune passività potenziali o di rischi che meriterebbero di essere invece rappresentati in bilancio mediante l’iscrizione di un fondo spese e rischi futuri.
Al ricorrere di queste ipotesi, l’Oic 4 prescrive che l’ammontare dell’avanzo di fusione da annullamento che è rappresentativo del valore attuale degli oneri o delle perdite future, come pure del badwill associato al business della incorporata, o infine del sottodimensionamento delle passività potenziali nel bilancio della stessa incorporata, venga rilevato in un apposito fondo rischi – denominato, ad esempio, “Fondo rischi per oneri e perdite da fusione” – destinato ad essere utilizzato nei successivi esercizi al verificarsi degli oneri, delle perdite o delle passività potenziali identificate.
L’utilizzo di tale fondo per oneri futuri, quindi, potrà avvenire nel momento in cui gli oneri o le perdite si manifesteranno, oppure mediante il suo reversal qualora il fondo si mostri esuberante rispetto all’andamento reale della gestione del business incorporato.
A fronte di questo inquadramento contabile, si può porre il tema del riflesso fiscale, in altri termini di quale sia il trattamento ai fini delle imposte sul reddito (Ires ed Irap) degli utilizzi del Fondo rischi e oneri formato in sede di allocazione dell’avanzo di fusione, sia quando gli utilizzi avvengano a fronte della manifestazione degli eventi di gestione avversi (le spese o le perdite) e sia quando essi riflettano il reversal a conto economico della parte di fondo risultata alla prova dei fatti esuberante.
La neutralità fiscale della fusione prescritta dall’articolo 172 Tuir, ai sensi del quale detta operazione non costituisce di per sé un fatto generatore di redditi o di perdite, e né realizzo di plusvalenze o minusvalenze, conduce alla conclusione secondo cui gli utilizzi del fondo del passivo formato con l’allocazione dell’avanzo di fusione debbano essere privi di effetti ai fini delle imposte sul reddito, e ciò in tutte le circostanze, ovvero quando essi dovessero interessare il conto economico della società a fronte di una tecnica di utilizzo “indiretto” del fondo in presenza della manifestazione dell’onere o della spesa, così come laddove il fondo sia utilizzato a generica riduzione delle perdite sofferte dal business incorporato (come nel caso del badwill) e infine anche nel caso del riversamento a conto economico per via dell’esuberanza del fondo.
Questa equilibrata soluzione ha anche trovato il conforto in giurisprudenza (Cassazione, n. 15757/2020), proprio in relazione al caso di un fondo formato in sede di allocazione dell’avanzo di fusione da annullamento al fine di fronteggiare il prevedibile andamento economico negativo del business incorporato, poi utilizzato nell’esercizio successivo mediante l’imputazione al conto economico di periodo.
Pertanto, i costi contabilizzati dalla società conservano la loro deducibilità fiscale a prescindere dalla imputazione del fondo formato dall’allocazione dell’avanzo di fusione, mentre il provento rilevato a conto economico per via dell’utilizzo del fondo in questione si conferma “irrilevante sotto il profilo fiscale” legittimando perciò la società ad operare una corrispondente variazione in diminuzione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito.