Banca responsabile per l’esito negativo dell’F24 non completo
di Alessandro BonuzziLa banca ha l’obbligo di informare senza indugio il cliente della mancata esecuzione dell’F24 affidatole, in ossequio ai principi che governano il contratto di mandato. In caso di scarto della delega e di omessa tempestiva comunicazione, l’istituto è quindi responsabile del danno che ne consegue, ancorché il pagamento non sia andato a buon fine per l’errata compilazione dell’F24 imputabile al cliente.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20640 del 31.07.2019.
Un cliente ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace la “propria” banca, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’omessa comunicazione dell’esito negativo del mandato conferito per il pagamento di somme dovute a titolo di Irpef mediante modulo F24 non compilato in modo completo, deducendo responsabilità contrattuale dell’istituto, sia con riferimento alla disciplina del mandato, sia con riferimento al rapporto di conto corrente e ai conseguenti obblighi informativi.
Il Giudice di Pace ha respinto la domanda del ricorrente, attribuendo rilievo all’errata compilazione dell’F24 da parte dello stesso. Con il medesimo esito si è concluso anche il giudizio di secondo grado.
Il contribuente ha, perciò, proposto riscorso per Cassazione, rilevando l’errore commesso dal giudice di merito per non aver valutato gli adempimenti a carico della banca, tra cui quello dell’immediata informativa da dare al correntista circa lo scarto della delega di pagamento.
Tale comunicazione, infatti, sarebbe avvenuta solo con la ricezione da parte del cliente dell’estratto conto trimestrale, ben oltre la data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento dell’imposta, provocando così l’emissione della cartella di pagamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni del ricorrente. A parere dei giudici di legittimità, a prescindere dall’obbligo da parte della banca di verificare la correttezza e la completezza dell’F24, l’istituto avrebbe dovuto quantomeno informare senza indugio il cliente della mancata esecuzione del pagamento.
Difatti, siccome, ai sensi dell’articolo 1856 cod. civ., la banca risponde secondo le regole del mandato quanto agli incarichi ricevuti dal correntista e da qualsiasi altro cliente, trovano applicazione i principi che regolano tale fattispecie contrattuale, secondo cui il mandatario:
- deve compiere tutti gli atti necessari all’assolvimento del compito (articolo 1708 cod. civ.);
- è tenuto ad adempiere ai propri obblighi con la diligenza del buon padre di famiglia (articolo 1710 cod. civ.);
- in relazione allo svolgimento dell’attività per cui è specializzato, deve assolvere le relative obbligazioni con diligenza professionale (articolo 1176 cod. civ.);
- deve informare il mandante delle circostanze sopravvenute che incidono sul mandato (articolo 1710 cod. civ.).
La comunicazione dello scarto avvenuta con l’invio dell’estratto conto trimestrale non può essere ritenuta tempestiva, atteso che, a fronte della scadenza del versamento dell’Irpef fissata in data 13 novembre 2006, essa è avvenuta necessariamente una volta decorso il 31 dicembre 2006.
A nulla rileva il fatto che la banca abbia tentato di contattare telefonicamente il cliente senza successo in data 9 novembre 2006, poiché non ha dimostrato né di aver riprovato a chiamarlo, né di avergli inviato immediata comunicazione con lo strumento più rapido, presso il suo domicilio.
Per tutto ciò la Suprema Corte ha disposto il rinvio del giudizio al giudice merito, al quale competerà stabilire se e quali pregiudizi siano stati determinati dal ritardo fra:
- il momento di accertata impossibilità di esecuzione dell’operazione, collocabile al più tardi in data 9 novembre 2006, e
- la data di effettiva comunicazione al cliente dello scarto dell’F24, mediante l’invio dell’estratto conto.