28 Settembre 2016

Bancarotta fraudolenta e speciale tenuità del fatto

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 36816 del 5 settembre 2016 la Suprema Corte ha statuito che anche in caso di bancarotta distrattiva e documentale, qualora il danno economico prodotto dall’imprenditore sia di speciale tenuità, deve essere comunque contestato – previo fallimento – il reato in parola, ma deve essere applicato lo sconto di pena per la speciale tenuità del fatto.

Nel caso in esame, il rappresentante legale di una società fallita era stato condannato dal Tribunale di Savona per i reati di bancarotta distrattiva e documentale per aver sottratto beni mobili e materiale informatico alla società, nonché per aver omesso la tenuta delle scritture contabili della medesima.

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