8 Aprile 2021

Bancarotta per l’imprenditore che usa fondi dell’impresa per onorare debiti personali

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Sebbene non sussista, in capo all’imprenditore individuale, alcun obbligo di accantonare in bilancio gli utili, può comunque configurarsi una condotta distrattiva penalmente rilevante ogni volta in cui vi è un distacco ingiustificato di un bene dal patrimonio dell’impresa, senza tener conto dei debiti gravanti sull’impresa stessa.

Sono queste, in sintesi, le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13059, depositata ieri, 7 aprile.

Il caso riguarda un imprenditore individuale, dichiarato responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale per aver distratto dall’impresa ingenti liquidità, corrispondenti ai redditi accertati dalla Guardia di Finanza e accantonati negli anni, nonché derivanti dalla cessione del ramo d’azienda. L’imprenditore, inoltre, era stato accusato di aver occultato le scritture contabili, rendendo quindi impossibile la ricostruzione del patrimonio.

L’imputato si difendeva evidenziando, tra l’altro, l’inesattezza dell’accertamento reddituale effettuato dalla Guardia di Finanza, nonché l’inesistenza di un obbligo, in capo all’imprenditore individuale, di accantonare il reddito d’impresa: da ciò ne discendeva l’inesistenza, sia giuridica che fattuale, di un’ipotesi distrattiva.

Con riferimento, invece, al secondo capo di imputazione (bancarotta fraudolenta documentale) l’imprenditore contestava l’omessa valutazione dell’elemento soggettivo del reato. La mera mancanza dei libri e dei registri, infatti, può integrare l’elemento oggettivo del reato, ma non può essere confuso con l’elemento soggettivo, per il quale, infatti, si rende necessario accertare lo scopo perseguito dall’agente, che deve essere quello di realizzare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

La Corte di Cassazione ha ritenuto meritevole di accoglimento quest’ultima censura mossa dall’imprenditore.

La Corte di Cassazione, richiamando un orientamento ormai costante, ha ricordato che la mancanza dei libri e delle scritture contabili deve essere ricondotta alla ipotesi criminosa della bancarotta semplice (e, quindi, non fraudolenta) se è assente o insufficiente l’accertamento in ordine allo scopo che si è proposto l’agente (Cassazione, n. 50098/2015).

Sul punto la Corte di Cassazione evidenzia un’importante differenza: mentre l’occultamento delle scritture contabili può configurare bancarotta fraudolenta documentale se sussiste il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, la fraudolenta tenuta delle scritture contabili integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto sui libri effettivamente rinvenuti (Cassazione, n. 33114/2020).

Con riferimento, invece, al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la questione della mancanza di un obbligo di accantonamento in bilancio in capo all’imprenditore individuale fosse stata assorbita dalla sussistenza degli elementi di una condotta distrattiva, la cui configurazione prescinde dal suddetto obbligo.

Si ha “distrazione”, infatti, ogni volta in cui il bene viene ingiustificatamente distaccato dal patrimonio dell’impresa.

In tema di bancarotta, dunque, una volta accertato che l’imprenditore ha avuto nella disponibilità dei beni, se non riesce a giustificare la destinazione per le effettive necessità dell’impresa si deve dedurre che gli stessi siano stati dolosamente distratti; sull’imprenditore si costituisce quindi l’onere di vincere la richiamata presunzione, comprovando la legittimità della destinazione delle somme prelevate, secondo gli scopi dell’impresa che, in ogni caso, vengono prima delle esigenza dell’imprenditore stesso (soprattutto se, come nel caso di specie, non sono state depositate le scritture contabili).

Non è sufficiente, tra l’altro, che l’imprenditore si limiti a eccepire che i beni sono stati assorbiti da costi gestionali, nel caso in cui gli stessi non siano documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare.