Banche dati fiscali a supporto dell’accertamento sintetico
di Angelo GinexL’articolo 38 D.P.R. 600/1973 disciplina l’accertamento sintetico, il quale consente all’Amministrazione finanziaria di determinare il reddito complessivo delle persone fisiche sulla base:
- della spesa patrimoniale sostenuta, che viene imputata per intero nell’anno del sostenimento, al netto dei disinvestimenti effettuati nell’anno di acquisto e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti;
- degli indici di spesa indicati nel D.M. 24.12.2012, come aggiornato dal D.M. 16.9.2015.
La norma in oggetto consente altresì la quantificazione del reddito in forza di qualsiasi genere di spesa sostenuta dal contribuente, con la conseguenza che possono essere utilizzati anche elementi diversi da quelli contenuti nei succitati decreti ministeriali.
L’articolo 38 D.P.R. 600/1973 è stato oggetto di una consistente modifica ad opera del D.L. 78/2010, cui è seguita l’approvazione del D.M. 24.12.2012, che, da un lato, ha attribuito un ruolo preponderante alle spese effettivamente sostenute dal contribuente risultanti dalle banche dati fiscali, e, dall’altro, ha previsto ancora spese di derivazione statistica connesse al possesso di beni.
Successivamente, è stato approvato il D.M. 16.9.2015, attuativo del nuovo articolo 38 D.P.R. 600/1973, secondo cui il reddito viene determinato sulla base dei seguenti dati:
- ammontare delle spese presenti nelle banche dati fiscali che risultano sostenute dal contribuente (ad esempio, quelle derivanti dallo spesometro);
- ammontare delle ulteriori spese desunte da studi socio-economici, dette “spese per elementi certi”, le quali hanno sempre origine statistica;
- quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabile nel periodo d’imposta (come individuata nella tabella “A” allegata al decreto, quindi al netto dei disinvestimenti e del mutuo/finanziamento);
- quota di risparmio formatasi nell’anno, se non utilizzata per consumi e investimenti.
Appare dunque evidente come nel sistema vigente, le banche dati fiscali stiano assumendo un ruolo sempre maggiore, al dichiarato fine di incrementare il set informativo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.
Basti pensare alle banche dati dell’Anagrafe tributaria: queste sono alimentate dai contribuenti, tenuti a trasmettere mediante diverse comunicazioni una molteplicità di dati che consentono di far emergere sia le spese sostenute sia elementi indiziari di incongruità tra tenore di vita e reddito dichiarato.
A titolo esemplificativo, si cita lo spesometro di cui all’articolo 21 D.L. 78/2010 e le comunicazioni finanziarie annuali di cui all’articolo 11 D.L. 201/2011, ove, tra l’altro, sono comunicati i saldi iniziali e finali dei conti correnti.
Le tipologie di spesa che possono emergere dalle banche dati tributarie non hanno comunque carattere tassativo e sono contenute nella tabella “A” allegato 1 annessa al D.M. 16.9.2015.
Infine, si evidenzia che, quando, in merito ad una stessa voce, scaturiscono sia elementi provenienti dalle banche dati fiscali sia derivanti da studi statistici (è il caso, ad esempio, delle spese per manutenzione degli immobili o relative alle utenze), l’articolo 5 D.M. 16.9.2015 prevede che si debba in ogni caso considerare il dato delle banche dati.