Base imponibile Iva: le deroghe al corrispettivo
di EVOLUTIONIl parametro di riferimento per la determinazione della base imponibile Iva è il corrispettivo pattuito tra le parti, o più propriamente, l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente dei beni o prestatore dei servizi secondo le condizioni contrattuali.
In deroga, il comma 3 dell’articolo 13 del D.P.R. 633/1972 regola in modo specifico la determinazione della base imponibile di alcune operazioni che si analizzano qui di seguito nel dettaglio.
Società dello stesso gruppo
La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni servizi effettuate tra due società che appartengono allo stesso gruppo, poiché l’una controlla l’altra o sono controllate dalla stessa società-madre (cd. società sorelle), è costituita – in luogo del corrispettivo pattuito – dal valore normale quando trattasi di:
- operazione imponibileinferiore al valore normale in cui il cessionario-committente è un soggetto che applica il pro-rata a norma del comma 5 dell’articolo 19 del decreto Iva, anche per effetto dell’opzione di cui al successivo articolo 36-bis (articolo 13, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972);
- operazione esenteinferiore al valore normale in cui il cedente-prestatore è un soggetto che applica il pro-rata a norma del comma 5 dell’articolo 19 del decreto Iva (articolo 13, comma 3, lettera b), D.P.R. 633/1972);
- operazione imponibilesuperiore al valore normale in cui il cedente-prestatore è un soggetto che applica il pro-rata a norma del comma 5 dell’articolo 19 del decreto Iva (articolo 13, comma 3, lettera c), D.P.R. 633/1972).
Autoveicoli e telefonini concessi ai dipendenti
Relativamente ai casi di messa a disposizione di autoveicoli e telefoni cellulari ai dipendenti da parte dell’impresa, occorre considerare i seguenti 3 passaggi:
- verifica della sussistenza del presupposto oggettivo;
- verifica del criterioda utilizzare per la determinazione della base imponibile;
- verifica del concetto di valore normale.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto Iva, la messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
- di veicoli stradali a motoreper il cui acquisto, o utilizzo sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell’imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1 (cioè nella misura del 40%);
- di telefoni cellulariper il cui acquisto, o utilizzo sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell’imposta è stata operata in misura non superiore a quella fissata dall’articolo 19, comma 4 (quindi secondo inerenza),
non costituisce una operazione imponibile ai fini Iva.
Ai fini della determinazione della base imponibile, l’articolo 13, comma 3, lettera d), del D.P.R. 633/1972 prevede una deroga al principio del corrispettivo in favore del criterio del valore normale – quando il corrispettivo è inferiore al valore normale – nei casi di messa a disposizione:
- di veicoli stradali a motore nonché
- di telefoni cellulari,
da parte del datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente.
L’articolo 14, comma 3, D.P.R. 633/1972 prevede, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore ai dipendenti, un valore normale determinato a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell’imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo.
La L. 88/2009 ha modificato tale previsione, eliminando il riferimento all’articolo 51 e stabilendo che il valore normare sarebbe dovuto essere individuato da un apposito decreto ministeriale che doveva essere emanato entro il 25 novembre 2009. Tuttavia, per espressa previsione normativa, fino all’emanazione del decreto, continuano ad applicarsi le regole precedenti che individuano il valore normale secondo le disposizioni previste per la quantificazione del benefit ai fini delle imposte sul reddito. Tale benefit va verificato sul sito dell’ACI prendendo a riferimento le tabelle appositamente approvate ciascun anno; da notare che il benefit individuato va considerato comprensivo di Iva, quindi per individuare la base imponibile della fattura, occorre scorporare il 22% di tale importo.
Con riferimento invece ai telefoni cellulari, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale, per la determinazione del valore normale, non è previsto alcun criterio forfettario; si deve, quindi, avere riguardo alle regole generali contenute nell’articolo 14 del D.P.R. 633/1972.
Quindi, in definitiva:
- se la detrazione dell’Iva sugli acquisti è stata assolta nel limite del 40% (per gli autoveicoli) osecondo inerenza (per i telefoni cellulari), non viene chiesto di assolvere l’imposta sull’utilizzo personale. Quindi, la concessione non rappresenta un’operazione imponibile;
- se, al contrario, la detrazione è superiore ai limiti, è necessario assolvere l’imposta sull’utilizzo “privato” della vettura o del telefono cellulare.
In questo secondo caso, ai fini della determinazione della base imponibile Iva, rileva, se il corrispettivo è inferiore, il valore normale della concessione in uso determinato:
- in modo forfettario ex articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, per i veicoli stradali a motore;
- secondo le regole generali dettate dall’articolo 14 del decreto Iva, per i telefoni cellulari.
Va infine osservato che, in ogni caso, la base imponibile Iva va ridotta dell’importo del corrispettivo che il dipendente paga all’impresa datore di lavoro per l’utilizzo del bene.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:
|