I benefici per i possibili esiti del procedimento di reclamo/mediazione
di Angelo GinexPer le controversie di valore non superiore a 20.000 euro il contribuente è tenuto ad esperire il procedimento di reclamo/mediazione di cui all’articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992, il cui ambito di applicazione è stato recentemente esteso a tutti gli atti di Enti impositori, Agenti della riscossione e soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi, nonché di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni.
Restano escluse invece le controversie di valore indeterminabile, fatta eccezione per quelle aventi ad oggetto gli atti catastali concernenti, tra l’altro, il classamento dei terreni, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale, nonché gli atti diretti al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dagli Organismi europei.
In materia di contenzioso doganale, poi, gli atti aventi ad oggetto tributi costituiti da risorse proprie tradizionali (ad esempio, i dazi doganali) sono esclusi dalla mediazione, ma non dal reclamo.
Con riferimento al valore delle controversie, occorre precisare che il D.L. 50/2017 ha ulteriormente esteso la portata applicativa dell’istituto, elevando da 20.000 a 50.000 euro il limite entro cui le liti devono essere assoggettate a reclamo/mediazione. Tuttavia, tale novità non ha effetto immediato, ma opererà per gli atti notificati a partire dal 1° gennaio 2018.
Il reclamo/ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto e non prima di 90 giorni dalla richiesta di rimborso del contribuente. Esso dà avvio ad una fase amministrativa della durata di 90 giorni durante la quale le attività di riscossione delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospese.
Ciò posto, con riferimento ai benefici per i possibili esiti del procedimento di reclamo/mediazione si rileva quanto segue:
- in caso di accoglimento parziale del reclamo, previa rinuncia al deposito del ricorso con riguardo ai motivi non accolti, il contribuente è rimesso in termini per ottenere eventualmente la riduzione delle sanzioni ad 1/3 ex articolo 15, comma 1, D.Lgs. 218/1997;
- in caso di accoglimento totale del reclamo, il contribuente beneficia della riduzione delle sanzioni amministrative nella misura del 35 per cento del minimo previsto dalla legge ex articolo 17-bis, comma 7, D.Lgs. 546/1992.
Non sono dovuti sanzioni ed interessi per le somme relative a contributi previdenziali ed assistenziali.
Nei casi suindicati la mediazione si perfeziona:
- in caso di controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o esattivo, con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, delle somme dovute, ovvero della prima rata;
- in caso di controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme al contribuente, con la sottoscrizione di un accordo, nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento, che costituisce titolo per il pagamento delle somme in esso indicate.
Da ultimo, se il procedimento di reclamo/mediazione ha esito negativo, il contribuente provvede alla costituzione in giudizio dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale secondo le regole ordinarie, tenendo conto di quanto sancito dall’articolo 15, comma 2-septies, D.Lgs. 546/1992, secondo cui le spese processuali sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento nei casi di mancato raggiungimento dell’accordo.