Benefici premiali Isa anche con il Modello Redditi tardivo
di Cristoforo FlorioI benefici premiali degli Isa non vengono perduti dal contribuente qualora il modello Redditi cui i suddetti Isa sono allegati venga presentato entro i novanta giorni dalla scadenza del termine di legge per l’invio (c.d. “dichiarazione tardiva”).
Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 31 del 6 febbraio 2020, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha interpretato, con favore per il contribuente istante, il dettato normativo dell’articolo 3, comma 7, D.P.R. 322/98, a mente del quale “(…) sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo (…)”.
Nel caso di specie, veniva richiesta all’Amministrazione finanziaria la possibilità di mantenere i benefici di cui all’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017 nel caso in cui il modello Isa sia allegato ad un modello Redditi trasmesso tardivamente, ovvero con un ritardo non superiore a novanta giorni rispetto al termine ultimo di presentazione.
La risposta è stata positiva; d’altronde la stessa Agenzia delle Entrate aveva già avuto modo di chiarire che “(…) la dichiarazione integrativa presentata entro novanta giorni, sebbene sanzionata come dichiarazione irregolare, è comunque idonea a sostituire quella presentata nei termini ordinari (…)” (circolare 42/E/2016, paragrafo 2.2.).
Si ricorda che i benefici di cui si discute consistono nella possibilità, per il contribuente, di accedere ad un regime premiale che, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici di cui all’articolo 9-bis D.L. 50/2017 (la c.d. “pagella dei voti Isa”), consente:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’Iva, e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap (“voto” pari almeno a 8);
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui (“voto” pari almeno a 8);
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle “società non operative” nonché delle “società in perdita sistemica” (“voto” pari almeno a 9);
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle “presunzioni semplici” (“voto” pari almeno a 8,5);
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (“voto” pari almeno a 8);
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo ex articolo 38 D.P.R. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato (“voto” pari almeno a 9).
Dunque, se il contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ha omesso la presentazione del Modello Redditi 2019 – periodo 2018 entro lo scorso 2 dicembre 2019, potrà procedere a trasmettere la citata dichiarazione entro il prossimo 2 marzo 2020 e, in base a quanto disposto dall’articolo 3, comma 7, D.P.R. 322/1998, la dichiarazione così presentata – pur essendo tardiva – si considererà valida a tutti gli effetti di legge, incluso il mantenimento di uno o più dei benefici sopra indicati, in corrispondenza dei “voti” a partire dall’8 a salire, risultanti dal modello Isa allegato al suddetto modello tardivo.
In merito al computo dei 90 giorni, si evidenzia che il calcolo va effettuato partendo dalla “scadenza del termine” (che, relativamente al Modello Redditi 2019 – periodo 2018 per i soggetti “solari”, era il 2 dicembre 2019, atteso che la scadenza del 30 novembre 2019 cadeva di sabato) e, sommando a questa i 90 giorni di legge, la scadenza per l’invio tardivo è quindi quella del 1° marzo 2020 che, cadendo di domenica, viene posticipata a lunedì 2 marzo 2020.
Peraltro, una conferma in tal senso è rinvenibile anche nelle lettere di compliance che stanno ricevendo i contribuenti proprio in questi giorni, in cui l’Agenzia delle Entrate segnala l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2018 e indica il termine del 2 marzo 2020 come momento ultimo per trasmettere tardivamente la suddetta dichiarazione.
Fermo restando che non risultano esservi norme sanzionatorie specificamente riferibili alla tardiva presentazione della dichiarazione, la prassi ormai condivisa – anche dall’Agenzia delle Entrate – è quella di applicare alla violazione in questione la sanzione di cui all’articolo 1, comma 1, D. Lgs. 471/1997 (sanzione minima base pari a 250 euro), ferma restando la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (si veda in questo senso quanto chiarito con la circolare 42/E/2016).
In particolare, ai fini della riduzione della sanzione a seguito dell’adempimento spontaneo da parte del contribuente, si renderà applicabile al caso di specie la previsione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. 472/1997, in base al quale “(…) la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni (…)”.
Pertanto, la tardività della trasmissione del modello dichiarativo potrà essere sanata con il versamento di una sanzione pari a 25 euro (1/10 della sanzione base minima di 250 euro).
Resta naturalmente inteso che “(…) il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all’ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli Isa siano corretti e completi (…)”.
L’Agenzia delle Entrate ha dunque conclusivamente precisato nel provvedimento in commento che, laddove il raggiungimento di una premialità sia l’effetto di una dichiarazione di dati incompleti o inesatti nel modello ISA, non potrà in ogni caso ritenersi legittimo il godimento di un beneficio (v. anche circolare 20/E/2019, paragrafo 7.2).