Beni ai soci: il lupo non perde il vizio
di Fabio GarriniGiovanni Valcarenghi
E’ proprio vero che il lupo perde il pelo ma non il vizio; il lupo, ovviamente, è l’Agenzia delle entrate, che non si è lasciata sfuggire l’occasione di violentare, per l’ennesima volta, lo Statuto dei diritti del contribuente. Infatti, con comunicato stampa di ieri, si annuncia la disponibilità dei modelli e delle istruzioni per la trasmissione della comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti.
Ora, se il concetto fosse difficile (ma non lo è), è bene spiegarlo con calma.
Poiché in data 27 novembre 2013 è stata diffusa la versione definitiva dei modelli di comunicazione e delle relative istruzioni, unitamente alle specifiche tecniche, la legge 212/2000 sancisce che l’invio non possa essere richiesto ai contribuenti prima che decorrano 60 giorni da tale data; quindi, non prima del prossimo mese di gennaio.
L’analisi proposta appare buonista, in quanto stende un velo pietoso sul fatto che ci sia un provvedimento dello scorso mese di agosto che tecnicamente prevede due comunicazioni differenti, che oggi magicamente si trasforma in un unico modello di comunicazione (peraltro, scelta certamente più coerente).
A prescindere da questo modo di operare che è ben lungi dalle tanto sbandierate buone intenzioni (solo chiacchiere …) di stabilire un rapporto sereno e disteso con il contribuente, almeno qualche indicazione utile si rinviene dalle nuove istruzioni per la compilazione.
In primo luogo (in tema di beni assegnati a soci o familiari), poiché il fulcro dell’obbligo comunicativo sorge quando vi sia un disallineamento tra valore normale e corrispettivo, si specifica correttamente che tale ultimo parametro (appunto, il corrispettivo) non deve essere per forza stato pagato entro il termine del periodo di imposta; diversamente, il precedente modello richiedeva che il corrispettivo fosse “versato”.
In secondo luogo, sono finalmente forniti comprensibili chiarimenti in merito ai finanziamenti, che mescolano messaggi positivi e negativi. Sul versante positivo, viene stabilito che:
- il limite dei 3.600 euro va riferito al singolo socio o familiare, e non alla posizione complessiva della società;
- in caso di plurimi finanziamenti nel corso del periodo di imposta, non è necessario indicare tutte le date, ma è sufficiente segnalare l’ultima.
Sul versante negativo, invece, viene confermato che la segnalazione è dovuta (sia pure sempre con rispetto del limite) anche ove le somme siano state prima versate e poi restituite.
Si veda l’esempio fornito:
- 26 gennaio 2012: finanziamento +2.500,00 euro
- 4 marzo 2012: finanziamento + 3.500,00 euro
- 22 maggio 2012: restituzione – 4.000,00 euro
- 24 maggio 2012: finanziamento + 5.500,00 euro
- 8 settembre 2012: restituzione – 7.500,00 euro
Nonostante a fine 2012 il saldo finanziario della posizione sia pari a zero, la comunicazione si rende necessaria con l’indicazione di 11.500 (somma dei tre versamenti effettuati, a prescindere dalle restituzioni, con la verifica del superamento della soglia dei 3.600 euro), accompagnata dalla indicazione della data del 24/05/2012 (ultimo versamento effettuato). In tal modo, vero è che si riesce a misurare l’effettivo esborso del socio nel corso dell’anno, ma si fornisce una informazione errata (o quanto meno parziale) ai fini del controllo redditometrico del contribuente. Ciò determinerà la possibile inutile selezione di soggetti ritenuti in posizione di anomalia, che saranno costretti a giustificare la propria posizione in contraddittorio con l’Agenzia.
Era atteso anche un chiarimento per il mondo delle cooperative, sia sotto l’aspetto della sottoscrizione delle quote da parte dei soci (per il quale nulla si è detto, probabilmente ritenendo che normalmente non si superi la soglia dei 3.600 euro), sia per quanto attiene gli eventuali finanziamenti. Su tale ultimo aspetto, le istruzioni affermano che le società cooperative in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2514 del Codice civile, che ricevono finanziamenti dai propri soci, non sono tenute a comunicare i dati sull’accredito delle retribuzioni dei propri soci dipendenti. Queste informazioni, infatti, sono già comunicate dalle cooperative all’Anagrafe tributaria tramite i modelli di dichiarazione 770 ordinario e semplificato.
Infine, segnaliamo anche uno spiraglio per i semplificati, soggetti per i quali si potevano presentare difficoltà in merito al reperimento dei dati in mancanza di supporto contabile.
Per dire tutto e niente, le istruzioni precisano che: L’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni esiste sia per le imprese in contabilità ordinaria sia per quelle in contabilità semplificata, in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell’impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione. Ora, appare chiaro che le vigente norme che regolano l’uso del contante, oltre che gli obblighi in materia telematica di pagamento dei modelli F24, di fatto impongono la tenuta di un conto corrente. Il caso di promiscuità potrebbe riguardare, al più, la ditta individuale che si preoccupasse di segnalare il finanziamento del familiare del titolare (ma dubitiamo che ci siano di “tali soggetti” in Italia); non ci pare possibile, invece, estendere il ragionamento ad una società di persone. Ecco perché ci sembra che si voglia aprire uno spiraglio ma solo formalmente, poiché il pertugio per il passaggio verso l’esonero appare davvero troppo sottile.