Beni e finanziamenti: rinvio con incognite
di Fabio Garrini
Oggi sarebbe stata in scadenza la presentazione comunicazione dei beni e dei finanziamenti dei soci che, fortunatamente, è stata oggetto di proroga ad opera del provvedimento Prot. n. 54581/2014 dello scorso 16 aprile. Si tratta però non di una semplice proroga, ma di una modifica a regime del termine di invio che libera da questa impellenza un periodo dell’anno già molto denso di scadenze.
La scadenza, tanto per la comunicazione dei beni utilizzati dai soci e dai familiari quanto quella riguardante i finanziamenti, è fissata successivamente al termine della presentazione della dichiarazione dei redditi (si veda di Sergio Pellegrino “Meglio tardi che mai …“).
Scelta quanto mai opportuna visto che gli elementi da comunicare (in particolare per i beni) sono in stretta correlazione con gli aspetti reddituali da indicare nel modello UNICO.
Periodi non solari
La commentata modifica finisce per risolvere il problema alla maggior parte delle posizioni, ma in alcuni casi finisce per complicarla. Occorre infatti ricordare che la scadenza di ottobre non è fissa ma è legata al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi: “entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta…” in cui i beni sono concessi o permangono in godimento ovvero in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.
Questo significa che, se i periodi d’imposta sono terminati il 31/12/2013, la scadenza della comunicazione è fissata al 30 ottobre 2014 (visto che la dichiarazione va resa entro il 30.9.2014).
Quando però così non fosse sorgono diversi problemi: il pensiero va non tanto alle società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (casi tutto sommato poco frequenti), ma piuttosto alle situazioni dove una operazione straordinaria abbia comportato una interruzione del periodo d’imposta, ovvero qualora la società fosse messa in liquidazione. Giusto per considerazione una situazione diffusa, si faccia riferimento ad una trasformazione di SRL in SNC avvenuta nel mese di maggio 2013. Sul punto l’Agenzia, con le FAQ di gennaio, aveva precisato che la comunicazione fa riferimento non all’anno solare, ma al periodo d’imposta; quindi, in questo caso, le comunicazioni per il 2013 sarebbero doppie (due per i beni e due per i finanziamenti, se ne ricorrono le condizioni).
Se fosse la società ad inviare la comunicazione, mentre quella relativa alla seconda frazione andrebbe inviata il 30/10/2014, quella relativa alla prima frazione avrebbe quale scadenza, sulla base delle nuove regole, il 30 marzo 2013 (30 giorni dopo il termine dell’invio del modello UNICO della SRL, il cui nono mese aveva scadenza al termine dello scorso mese di febbraio). Ora, posto che le nuove regole non possono, in maniera postuma, anticipare il termine di invio, viene da concludere che in tali casi deve esservi necessariamente un maggior termine. Ma quale? Il 30 aprire “riesumato”? oppure i 60 giorni previsti dallo statuto del contribuente per i nuovi adempimenti (nel qual caso la prima comunicazione andrebbe resa entro metà giugno)?
Le comunicazioni dei beni possono essere rese anche dalle persone fisiche, che naturalmente hanno periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quindi nei casi descritti il problema può essere superato facendo un invio della comunicazione a nome dell’utilizzatore entro il prossimo 30/10. Ma, a questo punto, quante comunicazioni? Il soggetto concedente presenta due periodi d’imposta nel 2013, mentre l’utilizzatore ne ha uno solo. Facendo spedire la comunicazione all’utilizzatore va fatta una comunicazione unica? Siccome la disposizione fa generico riferimento “al periodo d’imposta”, questo dovrebbe riferirsi a chi rende la comunicazione.
Senza dimenticare che per i finanziamenti la comunicazione può essere resa solo dalla società che ha ricevuto il finanziamento o la capitalizzazione, quindi il “piano B” di avvalersi della più ampia scadenza al 30/10, propria del socio, non può certo essere sfruttata.
Chiudiamo con un auspicio di ottimismo. Nelle motivazioni al provvedimento richiamato leggiamo che “Il nuovo termine per la comunicazione dei dati ha lo scopo di agevolare l’adempimento comunicativo, prevedendo una tempistica successiva alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi che, in relazione alla disciplina relativa ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari, consente l’utilizzo di elementi che in sede dichiarativa hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso (determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento), per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali e determinato l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti, per i soggetti concedenti i beni in godimento.” Quindi, lo scopo del provvedimento è quello di individuare una scadenza che permetta di avere già a disposizione sia le eventuali conseguenze reddituali sul concedente che sull’utilizzatore; una soluzione per ottenere ciò è far riferimento al termine più ampio tra concedente e utilizzatore.
Questo risolverebbe il problema della scadenza. Auspicando che possa essere avallata tale interpretazione, ma forse ho esagerato con l’ottimismo.