26 Maggio 2015

Beni nuovi agevolabili fino al 30 giugno 2015

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Avvicinandosi la scadenza del 30 giugno 2015 per l’effettuazione di investimenti agevolabili ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 91/2014, appare opportuno ricordare quali siano gli investimenti premianti, evidenziando che il beneficio si traduce in un credito d’imposta pari al 15% calcolato sull’eccedenza degli investimenti effettuati nel periodo d’imposta (per il 2015 dal 1° gennaio al 30 giugno) in eccedenza rispetto alla media del quinquennio precedente, con facoltà di escludere l’annualità con maggiori investimenti. I beni oggetto dell’investimento devono possedere precisi requisiti affinché sia possibile fruire del credito d’imposta, ed in particolare:

  • deve trattarsi di beni nuovi (cioè beni non già utilizzati a qualunque titolo), in caso di beni c.d. complessi il costo dei beni nuovi deve essere prevalente rispetto al costo dei beni usati;
  • deve trattarsi di beni strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa, sono quindi esclusi dall’agevolazione gli investimenti in beni merce.

Altro requisito più stringente riguarda la classificazione dei beni oggetto di investimento in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007 “Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature N.C.A. [non classificabili altrimenti]”. Nella sostanza, perché si possa beneficiare del credito d’imposta, l’investimento deve riguardare beni il cui codice di identificazione a sei cifre nella tabella ATECO 2007 inizia con il numero 28, ad esclusione dei materiali di consumo (ad esempio cartucce e toner, codice ATECO 2007 28.23.01). I beni non appartenenti a tale divisione sono agevolabili solo se facenti parte di un bene complesso quali componenti collegati al funzionamento di beni di cui alla suddetta divisione 28 (ad esempio supporti informatici collegati al funzionamento di macchinari agevolabili). Gli investimenti effettuati risultano agevolabili non solo se effettuati tramite l’acquisto in proprietà dei beni da terzi ma anche con acquisto tramite contratto di leasing che si caratterizzi per la presenza dell’opzione di acquisto finale del bene a favore dell’utilizzatore; l’agevolazione spetta anche in caso di realizzazione in economia o mediante contratto di appalto.

Con riguardo alla tempistica di realizzazione dell’investimento la norma è molto precisa ed individua una finestra temporale che decorre dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015 al di fuori della quale gli investimenti effettuati non possono più usufruire del credito d’imposta in esame. Altra condizione necessaria è legata alla territorialità dell’investimento in quanto i beni devono essere destinati a strutture aziendali situate sul territorio nazionale. A rafforzamento di questa condizione di territorialità è prevista la revoca del credito d’imposta in caso di trasferimento dei beni oggetto di investimento in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione; tale vincolo al trasferimento opera sino al quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato (ad esempio, ipotizzando un investimento agevolabile effettuato il 15 ottobre 2014 indicato nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2015, i beni in oggetto non potranno essere trasferiti al di fuori del territorio dello Stato fino al 31 dicembre 2019, pena la revoca del credito d’imposta).

Si ricorda infine che l’investimento minimo agevolabile è pari a 10.000 €, e tale limite deve essere verificato con riferimento ai singoli progetti di investimento, e non ai singoli beni che lo compongono. Nell’individuazione dell’importo devono essere tenuti in considerazione non solo il costo dei beni ma anche tutti gli oneri accessori di diretta imputazione quali trasporto, installazione, montaggio e l’eventuale IVA indetraibile. In caso di costruzione in economia o appalto il limite è calcolato con riferimento al costo complessivo del bene realizzato.