Beni relativi all’impresa
di EVOLUTIONIn primo luogo, per le imprese commerciali individuali, l’articolo 65, comma 1, del Tuir considera relativi all’impresa:
- i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa (lettera a), comma 1, articolo 85 del Tuir);
- le materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri benimobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (lettera b), comma 1, articolo 85 del Tuir);
- i beni strumentaliall’esercizio di impresa;
- i creditiacquisiti nell’esercizio di impresa;
- i beni appartenenti all’imprenditore ed annotati:
- nell’inventario(articolo 2217 cod. civ.), nel caso di soggetti in contabilità ordinaria;
- nel registro dei beni ammortizzabili, nel caso di soggetti in contabilità semplificata.
Per detti beni, esclusi quelli appartenenti all’imprenditore, opera una presunzione “assoluta”.
Oltre ai beni sopra elencati risultano essere considerati relativi all’impresa per scelta dell’imprenditore quei beni contenuti nell’inventario come relativi all’impresa, ossia:
- i beni immobilidi cui all’articolo 43, comma 2, del Tuir;
- gli altri beni, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dell’imprenditore.
È, dunque, prevista una norma che consente, con l’iscrizione nell’inventario di cui all’articolo 2217 del cod. civ. (o nel registro dei beni ammortizzabili per le imprese in semplificata), di riconoscere fiscalmente i beni (mobili o immobili) strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa. Per i beni mobili il passaggio può riguardare anche quelli utilizzati dall’imprenditore o dai suoi familiari a titolo personale.
Rientrano nel patrimonio personale dell’imprenditore quei beni acquisiti fuori dall’esercizio di impresa, prima o dopo l’inizio dell’attività, compresi quelli acquisiti per successione o donazione.
Per le società di persone (S.n.c. e S.a.s.), invece, vige una presunzione “assoluta” in base alla quale si considerano relativi all’impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito per le società di fatto.
Tale presunzione è coerente con quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, del Tuir, secondo cui i redditi delle S.n.c. e S.a.s., da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’ impresa e sono determinati unitariamente secondo le relative norme.
Nel considerare “relativi all’impresa” tutti i beni ad essa appartenenti, è necessaria l’esistenza di una relazione tra il bene e la società di persone esercente l’impresa “non di semplice utilizzabilità” ma di titolarità giuridica dello stesso. Sono così relativi all’impresa sia i beni di proprietà della società o dell’ente, sia i beni sui quali la società o l’ente vanta dei diritti reali (usufrutto, uso, ecc.).
Per quanto riguarda le società di fatto (“assimilabili” alle S.n.c. nel caso in cui svolgano attività commerciali) l’articolo 65, comma 3 del Tuir, ai fini dell’individuazione dei beni relativi all’impresa, prevede una specifica disciplina in quanto non trova applicazione la presunzione assoluta di cui al comma 2.
Per tali soggetti, quindi, si considerano relativi all’impresa:
- i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa (articolo 85, comma 1, lett. a) del Tuir);
- le materie prime e sussidiarie, i semilavorati, gli altri beni mobili non strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (articolo 85, comma 1, lett. b) del Tuir);
- i crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa;
- i beni mobili/immobili strumentali, compresi quelli iscritti nei pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per l’esercizio dell’impresa. L’utilizzo “promiscuo” degli stessi, esclude, quindi, la possibilità di considerarli relativi all’attività di impresa.
Ai fini della qualificazione dei beni relativi all’impresa, anche per gli enti non commerciali valgono le regole previste dall’articolo 65 Tuir comma 1 e comma 3-bis dettate per le imprese individuali in rapporto ai beni personali della persona fisica. Quindi, i beni dell’ente non commerciale relativi all’attività di impresa devono essere annotati nell’inventario anche se provenienti dal patrimonio riguardante l’attività istituzionale, a seguito di un mutamento di destinazione.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |