Beni strumentali: credito compensabile con debiti iscritti a ruolo per oltre 1.500 euro
di Debora ReverberiLa disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, sia nella versione previgente ex articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) sia nell’attuale ex articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) prevede, quale esclusiva modalità di fruizione dell’agevolazione, la compensazione ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
L’articolo 1, comma 191, L. 160/2019 e l’articolo 1, comma 1051, L. 178/2020 confermano espressamente:
- la disapplicazione dei limiti di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000;
- la disapplicazione del divieto di compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di cui all’articolo 31 D.L. 78/2010.
Tale divieto di compensazione infatti non si applica ai crediti agevolativi riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, in quanto non riconducibili entro l’ambito applicativo di tale limite.
Sul tema la risposta dell’Ade all’interpello 451 di ieri 01.07.2021 fornisce una disamina dei principali documenti di prassi a conferma dell’assenza di divieto di compensazione per i crediti d’imposta.
L’ambito applicativo dell’articolo 31 D.L. 78/2010 risulta infatti circoscritto:
- ai “crediti relativi alle imposte erariali”;
- in presenza di debiti “iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori” di importo superiore a 1.500 euro e per i quali risulta scaduto il termine di versamento.
I “crediti relativi alle imposte erariali” sono quelli derivanti da prelievo erariale, anche tramite autoliquidazione, eccedente il dovuto: a tale fattispecie non possono dunque in alcun modo essere ricondotti i crediti agevolativi, subordinati al soddisfacimento di requisiti di Legge.
Quanto alle imposte erariali, nella circolare AdE 4/E/2011 sono state fornite le prime indicazioni in merito ai tributi di riferimento, annoverando a titolo esemplificativo le imposte dirette, l’Iva e le altre imposte indirette e, come precisato nella relazione illustrativa al D.M. 10.02.2011, l’Irap e le addizionali ai tributi diretti, oltre alle ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte; restano esclusi i tributi locali e i contributi di qualsiasi natura.
Nella circolare 13/E/2011 l’AdE precisa inoltre che “ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24”.
Per quanto concerne il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, in aggiunta al già citato riferimento espresso alla disapplicazione del divieto di compensazione ex articolo 31 D.L. 78/2010 contenuto nella norma primaria, si può richiamare, per analogia, il chiarimento contenuto nella circolare AdE 5/E/2015 in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex articolo 18 D.L. 91/2014 (c.d. Decreto competitività): “per le caratteristiche del credito in esame, non si applica la preclusione di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”.
Nei documenti di prassi pubblicati negli anni dall’AdE tale divieto di compensazione è stato manifestamente ritenuto non applicabile anche ai seguenti crediti d’imposta:
- credito d’imposta R&S ex articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii. (vedasi circolare AdE 5/E/2016);
- credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno ex articolo 1, commi 98–108, L. 208/2015 e ss.mm.ii. (vedasi circolare Ade 34/E/2016);
- credito d’imposta c.d. school bonus di cui all’articolo 1, commi 145–150, L. 107/2015 e ss.mm.ii. (vedasi circolare AdE 20/E/2016);
- credito d’imposta c.d. art bonus di cui all’articolo 1 D.L. 83/2014 e ss.mm.ii. (vedasi circolare AdE 24/E/2014).