29 Luglio 2015

Biglietteria aerea e intermediazione delle agenzie di viaggio

di Marco Peirolo
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Da diversi anni, la maggior parte dei vettori aerei ha deciso di ridurre le commissioni corrisposte alle agenzie intermediarie per la vendita dei biglietti aerei, con la conseguenza che le imprese del settore hanno iniziato a richiedere ai clienti un compenso per il servizio di intermediazione reso.

Pertanto, accanto alla commissione, in misura ridotta, corrisposta dal vettore, le agenzie percepiscono direttamente dai clienti un compenso, escluso dal regime speciale di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, in quanto relativo ad un singolo servizio; il suddetto compenso costituisce una vera e propria remunerazione dell’attività esercitata e, in quanto tale, non beneficia dell’esonero dagli obblighi di certificazione previsto dall’art. 2, comma 1, lett. ff), del D.P.R. n. 696/1996, riferito alle “prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente”.

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