11 Aprile 2015

Bilancio 2014 con o senza rendiconto finanziario?

di Comitato di redazione
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In fase di ultimazione dei bilanci dell’esercizio chiuso al 31.12.2014, gli operatori sono alle prese con problemi di natura tecnica e con problemi di natura operativa.

I primi sono relativi alla “brutta” vicenda della nota integrativa in formato XBRL, questione affrontata come di consueto in modo “leggero” senza prevedere le pesantissime ricadute operative che dovranno sopportare gli operatori (che si uniscono, ovviamente, e non sostituiscono le problematiche di natura concettuale).

Proprio all’interno della nota integrativa, peraltro, si annida una ulteriore vicenda, relativa al rendiconto finanziario.

A tale riguardo, il nuovo “set” di documenti contabili dell’OIC (in particolare il numero 10), prevede le seguenti prescrizioni:

  • (paragrafo 8): l’articolo 2423, comma 2, codice civile prevede che il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Il codice civile, tuttavia, non prevede espressamente la redazione del rendiconto finanziario come schema di bilancio obbligatorio;
  • (paragrafo 9): il presente principio raccomanda la redazione del rendiconto finanziario tenuto conto della sua rilevanza informativa.

Siamo allora qui ad interrogarci sul fatto che la “raccomandazione” inserita nel documento OIC possa concretizzarsi:

  • in una libera scelta dell’organo amministrativo;
  • in una sorta di raccomandazione di fatto vincolante, non ottemperando alla quale il documento annuale risulti privo dei caratteri imposti dal codice civile.

Appare difficile giungere ad una conclusione tranciante, ma ci pare possibile svolgere qualche considerazione di natura sistemica.

Innanzitutto, appare innegabile il positivo apporto che il rendiconto finanziario è in grado di fornire per un migliore inquadramento della posizione finanziaria della società; ciò però potrebbe restare arginato ad una valutazione interna dell’ente, senza poi trovare rappresentazione nella nota integrativa.

Potremmo allora sostenere che, nel caso di una società sana, l’assenza dell’informazione potrebbe non risultare compromettente per i lettori del bilancio, nel senso che non sono prevedibili conseguenze negative nell’immediato.

Se, però, in questa società fosse presente l’organo di controllo, la mancata redazione del documento potrebbe assumere un significato più pregnante: forse la struttura amministrativa non è in grado di redigerlo e, quindi, non è adeguata alle esigenze dell’ente? Forse, ancora, l’informazione non rappresenta una delle esigenze fondamentali dell’organo di controllo?

Provando ad allargare il cerchio di analisi, evochiamo il caso di società che si trovino borderline in merito al requisito della continuità aziendale; in tale situazione, la redazione del rendiconto finanziario (oltre che nella forma a consuntivo, anche in via prospettica) appare un percorso obbligato per assumere corrette decisioni in merito alla sopravvivenza nei successivi 12 mesi alla chiusura dell’esercizio.

Ed ancora, siamo certi che l’assenza dell’informazione non possa essere (forse anche strumentalmente) utilizzata da qualcuno per fondare le proprie lagnanze in caso di successiva situazione di stallo dell’attività (della serie: se avessi avuto contezza della tua posizione finanziaria, non ti avrei concesso credito)?

Insomma, a noi pare emergere una situazione di assoluta delicatezza attorno alla riflessione che stiamo svolgendo, soprattutto in tema di possibile responsabilità dell’organo amministrativo; delicatezza che “sale” sino a divenire vera e propria “pericolosità” in tutte le situazioni di già conclamato cattivo andamento dell’attività, in assenza di concrete possibilità di ripresa a breve termine.

Ovvio, poi, che “tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare”; la costruzione del documento non è di immediata facilità, così come emerge la difficoltà del confronto con i valori del precedente esercizio (il 2013), tanto da poter affermare che i rendiconti da costruire sono due e non uno solo, salvo sostenere la tesi della sufficienza della compilazione di una unica colonna, senza l’evidenza del confronto.

Insomma, a prescindere dal valore che si intenda assegnare alla “raccomandazione” fornita dall’OIC, non possiamo trascurare la necessità di raccomandare estrema cautela nell’omissione del documento, specialmente nelle situazioni di crisi aziendale.

Quindi, tentando di operare una sintesi:

  • in presenza di organo di controllo, risulta opportuno in confronto con lo stesso per la decisione in merito al rendiconto finanziario;
  • in assenza di organo di controllo:
    • in ipotesi di buona salute aziendale, si potrà trascurare la predisposizione del rendiconto, sostenendo che la omissione non ha pregiudicato le ragioni dei terzi;
    • in ipotesi di stato di salute “claudicante”, si dovrà fare lo sforzo di predisporre il rendiconto finanziario, cogliendo l’occasione per sfruttare la funzione del medesimo per programmare un risanamento della società.