30 Marzo 2022

Bilancio 2021: le condizioni per la redazione del bilancio abbreviato o delle micro-imprese

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

In fase di predisposizione del bilancio 2021, va valutata la possibilità di redigere lo stesso nella forma abbreviata, disciplinata dall’articolo 2435-bis cod. civ., o nella forma prevista per le micro-imprese, di cui all’articolo 2435-ter cod.civ., con le evidenti semplificazioni previste dalle citate norme; semplificazioni che non riguardano solo la stesura dei documenti che compongono il bilancio (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa), ma anche l’applicazione dei criteri di valutazione.

In deroga al criterio del costo ammortizzato previsto dall’articolo 2426 cod. civ., le società che redigono il bilancio in forma abbreviata/micro possono infatti iscrivere i titoli al costo d’acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Va in ogni caso evidenziato che, al di là della possibilità concessa dal legislatore, dal punto di vista civilistico, vi è sempre la facoltà di redigere una tipologia di bilancio di rango superiore rispetto a quella in cui si ricade.

Passando all’ambito soggettivo, possono redigere il bilancio in forma abbreviata o quello per le micro-imprese, le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che non hanno superato almeno due dei seguenti tre parametri (non necessariamente coincidenti) nel primo eser­cizio, se la società è neo-costituita, ovvero in due esercizi consecutivi:

Parametri Bilancio micro imprese Bilancio abbreviato
Totale attivo 175.000 euro 4.400.000 euro
Ricavi vendite e prestazioni 350.000 euro 8.800.000 euro
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità 50 unità

Nel caso di società neocostituita, il superamento dei limiti dimensionali deve es­sere verificato nel primo esercizio di attività: la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata/micro sussiste già per il bilancio relativo al primo esercizio in cui non sono superati due dei limiti indicati, sulla base di una verifica che può essere fatta chiaramente solo a posteriori.

Ad esempio, una società costituita nel corso del 2021 potrebbe redigere il bilancio in forma abbreviata già a partire dal 2021 in caso di mancato superamento di al­meno due delle soglie nello stesso esercizio.

La definizione dei “due esercizi con­secutivi” per le società in attività ha fatto invece sorgere alcuni dubbi interpretativi nell’individuare l’esercizio a decorrere dal quale è possibile redigere il bilancio in forma abbreviata.

La dottrina prevalente, tra cui Assonime con la circolare 9/2009, ha riconosciuto la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni richieste sono rispettate: una società potrebbe farlo a partire dal bilancio 2021, se almeno due dei tre parametri previsti non fossero stati superati negli esercizi 2020 e 2021.

Più prudenziale l’orientamento del CNDCEC che, con il documento di novem­bre 2012, ritiene più opportuno avvalersi della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti: una società potrebbe farlo a partire dal bilancio 2021, se almeno due dei tre parametri previsti non fossero stati superati negli esercizi 2019 e 2020.

In tal senso anche la Fondazione Nazionale Commercialisti nel documento del 15 gennaio 2016 e del 30 settembre 2016.

Per quanto riguarda invece il passaggio dal bilancio abbreviato a quello ordinario, il superamento in un esercizio di due dei limiti sopra indicati, non necessaria­mente coincidenti, per una società che redige il bilancio in forma abbreviata non implica la necessità di redigere lo stesso in forma ordinaria: l’obbligo infatti sussi­ste solo quando, per il secondo esercizio consecutivo, sono superati 2 dei 3 citati parametri, che possono anche non essere gli stessi.

Per quanto riguarda la definizione dei parametri di riferimento:

  • il totale dell’attivo patrimoniale deve essere considerato al netto dei fondi ret­tificativi (fondi di ammortamento e di svalutazione), che devono essere iscritti a riduzione delle voci cui afferiscono; si determina pertanto sommando gli importi corrispondenti alle classi A, B, C e D del medesimo attivo;
  • quanto al secondo parametro, vanno considerati solo i ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni caratteristiche (voce A.1 del conto economico), da computarsi al netto di resi, sconti, abbuoni e premi;
  • per quel che concerne i dipendenti occupati, il numero medio va calcolato effettuando la media giornaliera degli stessi e non considerando il semplice valore medio.

Quindi ad esempio nel caso di 45 dipendenti impiegati per 120 giorni e 55 dipendenti per 245, i dipendenti occupati in media durante l’esercizio vanno così calcolati: [(45 * 120) + (55 * 245)] / 365 = 51,71.

Inoltre, nel caso di impiego di lavoratori part-time, essi sono computati in proporzio­ne all’orario svolto rapportato al tempo pieno.