Bilancio 2021: le condizioni per la redazione del bilancio abbreviato o delle micro-imprese
di Federica FurlaniIn fase di predisposizione del bilancio 2021, va valutata la possibilità di redigere lo stesso nella forma abbreviata, disciplinata dall’articolo 2435-bis cod. civ., o nella forma prevista per le micro-imprese, di cui all’articolo 2435-ter cod.civ., con le evidenti semplificazioni previste dalle citate norme; semplificazioni che non riguardano solo la stesura dei documenti che compongono il bilancio (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa), ma anche l’applicazione dei criteri di valutazione.
In deroga al criterio del costo ammortizzato previsto dall’articolo 2426 cod. civ., le società che redigono il bilancio in forma abbreviata/micro possono infatti iscrivere i titoli al costo d’acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Va in ogni caso evidenziato che, al di là della possibilità concessa dal legislatore, dal punto di vista civilistico, vi è sempre la facoltà di redigere una tipologia di bilancio di rango superiore rispetto a quella in cui si ricade.
Passando all’ambito soggettivo, possono redigere il bilancio in forma abbreviata o quello per le micro-imprese, le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che non hanno superato almeno due dei seguenti tre parametri (non necessariamente coincidenti) nel primo esercizio, se la società è neo-costituita, ovvero in due esercizi consecutivi:
Parametri | Bilancio micro imprese | Bilancio abbreviato |
Totale attivo | 175.000 euro | 4.400.000 euro |
Ricavi vendite e prestazioni | 350.000 euro | 8.800.000 euro |
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio | 5 unità | 50 unità |
Nel caso di società neocostituita, il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato nel primo esercizio di attività: la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata/micro sussiste già per il bilancio relativo al primo esercizio in cui non sono superati due dei limiti indicati, sulla base di una verifica che può essere fatta chiaramente solo a posteriori.
Ad esempio, una società costituita nel corso del 2021 potrebbe redigere il bilancio in forma abbreviata già a partire dal 2021 in caso di mancato superamento di almeno due delle soglie nello stesso esercizio.
La definizione dei “due esercizi consecutivi” per le società in attività ha fatto invece sorgere alcuni dubbi interpretativi nell’individuare l’esercizio a decorrere dal quale è possibile redigere il bilancio in forma abbreviata.
La dottrina prevalente, tra cui Assonime con la circolare 9/2009, ha riconosciuto la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni richieste sono rispettate: una società potrebbe farlo a partire dal bilancio 2021, se almeno due dei tre parametri previsti non fossero stati superati negli esercizi 2020 e 2021.
Più prudenziale l’orientamento del CNDCEC che, con il documento di novembre 2012, ritiene più opportuno avvalersi della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti: una società potrebbe farlo a partire dal bilancio 2021, se almeno due dei tre parametri previsti non fossero stati superati negli esercizi 2019 e 2020.
In tal senso anche la Fondazione Nazionale Commercialisti nel documento del 15 gennaio 2016 e del 30 settembre 2016.
Per quanto riguarda invece il passaggio dal bilancio abbreviato a quello ordinario, il superamento in un esercizio di due dei limiti sopra indicati, non necessariamente coincidenti, per una società che redige il bilancio in forma abbreviata non implica la necessità di redigere lo stesso in forma ordinaria: l’obbligo infatti sussiste solo quando, per il secondo esercizio consecutivo, sono superati 2 dei 3 citati parametri, che possono anche non essere gli stessi.
Per quanto riguarda la definizione dei parametri di riferimento:
- il totale dell’attivo patrimoniale deve essere considerato al netto dei fondi rettificativi (fondi di ammortamento e di svalutazione), che devono essere iscritti a riduzione delle voci cui afferiscono; si determina pertanto sommando gli importi corrispondenti alle classi A, B, C e D del medesimo attivo;
- quanto al secondo parametro, vanno considerati solo i ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni caratteristiche (voce A.1 del conto economico), da computarsi al netto di resi, sconti, abbuoni e premi;
- per quel che concerne i dipendenti occupati, il numero medio va calcolato effettuando la media giornaliera degli stessi e non considerando il semplice valore medio.
Quindi ad esempio nel caso di 45 dipendenti impiegati per 120 giorni e 55 dipendenti per 245, i dipendenti occupati in media durante l’esercizio vanno così calcolati: [(45 * 120) + (55 * 245)] / 365 = 51,71.
Inoltre, nel caso di impiego di lavoratori part-time, essi sono computati in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno.