Bilancio 2022 e iter di approvazione
di Alessandro BonuzziLa redazione del Progetto di bilancio da parte degli amministratori, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario, da inizio all’iter finalizzato all’approvazione del bilancio da parte dei soci.
In questa fase gli amministratori sono altresì tenuti a predisporre la Relazione sulla gestione ex articolo 2428 cod. civ., laddove prescritta.
Il progetto di bilancio e la Relazione sulla gestione devono essere trasmessi all’organo di controllo (Collegio sindacale o revisore o società di revisione) almeno 30 giorni prima rispetto a quello fissato per l’approvazione del bilancio, evidentemente laddove sia presente l’organo di controllo.
Pertanto, qualora l’assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 fosse stata convocata per il 27 aprile 2023, la trasmissione all’organo di controllo del Progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione doveva avvenire – con calcolo a ritroso – entro il 28 marzo 2023.
In assenza di organo di controllo, gli amministratori depositano direttamente il progetto di bilancio e la Relazione sulla gestione presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti l’assemblea e fino all’approvazione.
Quindi, qualora l’assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 fosse stata convocata per il 27 aprile 2023, il deposito presso la sede sociale del Progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione dovrà avvenire dal 12 aprile 2023.
Il bilancio 2022 va approvato, e quindi l’assemblea di approvazione del bilancio può essere convocata, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi entro il 30 aprile 2023.
Il termine di 120 giorni va riferito alla data della prima convocazione dell’assemblea e, dunque, il bilancio può essere approvato anche in seconda convocazione, oltre la fine del mese di aprile.
Nell’avviso di convocazione può essere già fissato il giorno per la seconda convocazione, che comunque non può tenersi nello stesso giorno della prima. La seconda convocazione è ritenuta possibile anche per le Srl, se prevista dall’atto costitutivo.
È possibile approvare il bilancio d’esercizio anche entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma soltanto se tale possibilità è prevista dallo statuto, in presenza di:
- società tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società.
Per l’anno 2022 il termine di 180 giorni scade il 29 giugno.
Ad esempio, possono costituire particolari esigenze le seguenti situazioni:
- esistenza di sedi operative distaccate, anche all’estero, ciascuna dotata di propria autonomia gestionale e contabile, con conseguente necessità di consolidamento dei risultati;
- recepimento, ai fini della redazione del bilancio, dei Principi contabili internazionali (Ias/Ifrs);
- esistenza di cause di forza maggiore (ad esempio incendi, furti, calamità naturali);
- esistenza di patrimoni separati;
- partecipazione della società ad operazioni di ristrutturazione aziendale (ad esempio, fusione, scissione, conferimento, eccetera);
- cambiamento di sistemi o programmi informatici per la rilevazione delle operazioni di gestione;
- presenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, di una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto;
- necessità di disporre, per le imprese edili, dell’approvazione degli stati di avanzamento lavori (Sal) da parte del committente.
Ad ogni modo, l’esigenza particolare deve essere riconosciuta dagli amministratori con una delibera adottata prima del termine ordinario dei 120 giorni, nonché evidenziata dagli amministratori nella Relazione sulla gestione o, in caso di bilancio in forma abbreviata, nella Nota integrativa.
L’articolo 106, comma 7, D.L. 18/2020, al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio da Covid-19, ha riconosciuto la possibilità per le società, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, di svolgere l’assemblea di approvazione del bilancio anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, sempreché sia garantita l’identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
L’articolo 3, comma 10-undecies, D.L. 198/2022, c.d. “Decreto Milleproroghe” ha prorogato tali previsioni fino alle assemblee da tenersi entro il 31 luglio 2023, comprendendo quindi anche le assemblee che si dovranno tenere per approvare il bilancio dell’esercizio 2022.
Si ricorda che in caso di assemblea “telematica” non è necessario che il Presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo; tuttavia, è richiesto che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione sia presente il segretario, ossia il soggetto designato a verbalizzare lo svolgimento della riunione e le decisioni assunte dai soci (Massima 11 marzo 2020, n. 187 del Consiglio Notarile di Milano).