3 Maggio 2024

Bilancio d’esercizio 2023: pratica di deposito presso il registro imprese

di Mauro Muraca
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La scheda di FISCOPRATICO

 

L’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (articolo 2364, cod. civ.), sicché l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2023, si sarebbe dovuta tenere entro lo scorso 29.4.2024.

Per espressa previsione statutaria (articolo 2364, comma 2, seconda parte, cod. civ.), è possibile beneficiare di un termine maggiore per l’approvazione del bilancio, non superiore a 180 giorni (con assemblea da celebrarsi entro il prossimo 28.6.2024), se ricorrono le seguenti situazioni:

  • società obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
  • quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società.

 

SITUAZIONI CHE CONSENTONO DI GIUSTIFICARE IL MAGGIOR TERMINE DEI 180 GIORNI

Società non tenute alla redazione del bilancio consolidato, ma che hanno la necessità di esaminare i bilanci del­le società partecipate, per una corretta valutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio, comprese quelle che già hanno iscritto, tra le immobilizzazioni finanzia­rie, valutate con il criterio del patrimonio netto.

Società strutturate con diverse sedi (in Italia e/o all’estero) autonome gestionalmente, amministrativamente e contabilmente, al fine di far convergere tutti i dati nella società che redige il bilancio.

Società che hanno partecipato ad operazioni straordinarie e di ristrutturazione aziendale, come fusioni, scissioni, tras­formazioni.
Società in presenza di creazione di patrimoni destinati a specifici affari, a norma dell’articolo 2447-bis cod. civ. e all’articolo 2447-septies cod. civ.

Società interessate da modifiche legislative che impongono l’adozione di nuovi principi contabili (es. adozione degli Ias).

Società che sono state interessate da:

·  modifiche o interventi profondi alla struttura organizzativa, dell’organigramma societario, in prossimità dei termini per l’approvazione del bilancio,

· eventuali dimissioni dell’organo amministrativo nell’imminenza del termine ordinario di convocazione dell’assemblea.

Società che hanno subito modifiche profonde alla struttura dei sistemi informatici, soprattutto con riferimento alla contabilità, trascinati da investimenti di risorse umane e loro addestramento.
Società che operano in edilizia, che hanno la necessità di approvare gli stati di avanzamento lavori da parte del committente e, in particolar modo, in presenza di cantieri all’estero.
Cause di forza maggiore (es. furti, incendi, alluvioni) nonché decesso o grave malattia dell’amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio.
Dimissioni del responsabile amministrativo, con ripercussioni in capo al funzionamento della struttura interna.

Società che hanno per oggetto la produzione di beni e il loro conferimento a consorzi di commercializzazione: per queste società, infatti, i dati reddituali definitivi saranno conosciuti solo dopo che i citati consorzi avranno approvato il bilancio e ripartito per consorziato le poste rilevanti.

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