16 Dicembre 2016

Bilancio “micro” senza nota integrativa

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Con l’esercizio che si chiude il prossimo 31 dicembre 2016 le società che hanno i requisiti dimensionali di cui all’articolo 2435-ter codice civile possono presentare il bilancio cd. “super abbreviato” caratterizzato dalla presenza dei soli schemi di bilancio e senza la nota integrativa (e senza il rendiconto finanziario), salvo il rispetto di alcuni obblighi informativi supplementari da indicare in calce allo Stato patrimoniale. È bene subito ricordare che, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 139/2015, il revisionato documento OIC 12 (attualmente in bozza) precisa che le disposizioni di cui all’articolo 2435-ter sono applicabili a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2016. Resta fermo che le società costituite verso la fine del 2016 (tipicamente nei mesi di novembre e dicembre) e che nell’atto costitutivo hanno indicato la chiusura del primo esercizio al 31 dicembre 2017, applicheranno le nuove regole nel primo bilancio che chiuderanno il 31 dicembre 2017.

Brevemente, si ricorda che il “micro” bilancio può (è sempre una facoltà) essere presentato da parte delle società di capitali che nel primo esercizio, ovvero successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 175.000;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 350.000;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Verificato il mancato superamento dei parametri descritti, la società può dunque redigere il bilancio in forma “super” abbreviata presentando solamente gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, omettendo come già detto sia il rendiconto finanziario sia la nota integrativa (salvo quanto si dirà tra poco). Relativamente agli schemi di bilancio, l’articolo 2435-ter codice civile prevede che gli stessi siano determinati secondo le regole già applicabili ai bilanci in forma abbreviata di cui all’articolo 2435-bis dello stesso codice civile. Il richiamo operato, secondo quanto si legge nel documento OIC 12, deve intendersi anche alle semplificazioni espositive previste per i bilanci in forma abbreviata, ed in particolare al possibile raggruppamento di alcune voci sia dello stato patrimoniale, sia del conto economico. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le voci dell’attivo riferite ai Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (aggregato A) ed ai Ratei e risconti attivi (aggregato D), possono essere comprese nella voce CII riferita ai Crediti.

Per quanto riguarda le informazioni supplementari che consentono di non redigere la nota integrativa, si richiede di indicare in calce allo stato patrimoniale le informazioni di cui ai numeri 9) e 16) dell’articolo 2427 codice civile, ossia l’importo complessivo delle garanzie e degli impegni (ciò che fino al 2015 era indicato nei conti d’ordine soppressi dallo stesso D.Lgs. 139/2015), nonché l’ammontare dei compensi erogati agli amministratori ed ai sindaci (laddove l’organo di controllo sia stato nominato). Infine, al pari delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, è previsto anche l’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione se in calce allo stato patrimoniale siano indicate le “tradizionali” informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 codice civile (numero e valore nominale delle azioni o proprie o di società controllanti possedute dalla società, ovvero acquisite ed alienate nel corso dell’esercizio).

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