11 Ottobre 2014

Black list: benefici retroattivi sul 2014

di Comitato di redazione
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Il
decreto semplificazioni dovrebbe uscire dalle sabbie mobili dei lavori parlamentari
a breve e trovare il
definitivo varo nei prossimi giorni; questo, a meno che, non si prosegua sulla strada del “molto fumo” e “poco arrosto” che sta caratterizzando l’evoluzione normativa dei mesi correnti.
Se, pertanto, la versione che verrà approvata sarà quella ad oggi nota, vi saranno, a fianco delle tante modifiche di natura operativa
anche piacevoli sorprese per gli operatori.
Ci riferiamo all’ambito delle
eventuali sanzioni per irregolarità connesse
all’invio della comunicazione polivalente per le operazioni attive e passive poste in essere, o ricevute, con
operatori aventi sede nei c.d. paradisi fiscali.
La genesi dell’adempimento, come noto, è quella di
rendere note all’amministrazione finanziaria
operazioni che potrebbero essere
caratterizzate da un elevato
livello di pericolosità, in quanto
potenzialmente atte (specialmente per quanto attiene le operazioni passive) a
trasferire parte del reddito prodotto in Italia in paesi a fiscalità migliore di quella interna.
Oltre allo svolgimento di una funzione che potremmo definire di
“sorveglianza periodica” va ricordato, essendo spirato da poco il termine per l’invio delle dichiarazioni del periodo 2013 (con ovvia possibilità di porre rimedio ad eventuali errori o ad omissioni), che il contribuente, sia pure per il solo versante delle operazioni passive, ha poi l’onere di
esporre separatamente nella dichiarazione tali costi, nel seguente modo:
  • ove si intenda dedurre il costo, si dovrà operare una variazione in aumento e diminuzione nel quadro RF, a condizione che si posseggano (o si sia in grado di dimostrarne l’esistenza) le esimenti indicate nell’articolo 110 del TUIR;
  • ove non si intenda dedurre il costo, ci si dovrà limitare alla effettuazione di una variazione in aumento, escludendosi così la riduzione dell’imponibile.
In parte, dunque, i due
adempimenti risultano sovrapposti, nel senso che talune operazioni sono segnalate nell’uno e nell’altro modo.
Ovviamente, è
diversa la modalità informativa: nel caso delle comunicazioni periodiche, vanno segnalati i
dati anagrafici degli operatori, mentre nel caso della dichiarazione dei redditi si effettua una indicazione
“per masse”.
Le comunicazioni periodiche, peraltro, vanno effettuate con
differente cadenza a seconda delle “dimensioni” delle stesso, evidenziandosi così delle
trasmissioni mensili ed altre trimestrali.
L’intervento del
decreto semplificazioni, invece, rende l’adempimento con
cadenza esclusivamente annuale, alleggerendo non di poco il lavoro degli operatori a fronte di informazioni che, normalmente, risultano del tutto inutili per l’Agenzia delle entrate.
Se si intende monitorare i soggetti black list con cui i contribuenti italiani intrattengono rapporti economici,
non ci pare
indispensabile che le
informazioni vengano
rese con
cadenza così frequente, essendo assolutamente bastevole una indicazione cumulativa annuale.
Infatti,
eventuali censure alla deducibilità del componente potranno essere avanzate solo
dopo che il contribuente abbia materialmente operato la deduzione stessa e non certo in via anticipata.
Ben venga, dunque, il
compattamento delle informazioni in un unico flusso, con l’ulteriore annotazione che l’attuale testo normativo prevede l’applicazione della nuova scadenza con una sorta di
effetto retroattivo, non certo pericoloso essendo di natura benefica per il contribuente.
Prevede, infatti, l’attuale bozza che
le modifiche
…  si applicano alle operazioniposte in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento
.
Si
tratta dunque del 2014, periodo in relazione al quale l’unico obbligo che resterà vigente sarà quello dell’invio telematico in forma annuale.
Pertanto,
chi non avesse provveduto, oppure avesse provveduto in modo tardivo o incompleto,
eviterà qualsiasi sanzione con la semplice comunicazione cumulativa; non pare pertanto ragionevole affrettarsi a porre in essere ravvedimenti o integrazioni, per il semplice fatto che nessuno potrà essere punito per non avere adempiuto ad un obbligo (quello di invio periodico) che di fatto viene assorbito o sostituito con un riepilogo annuale.
In tale riepilogo, peraltro,
non dovranno essere indicate le operazioni il cui
importo complessivo annuale non è superiore ad euro 10.000, restringendo ulteriormente la platea delle operazioni interessate, oggi delimitato dal ben più ristretto parametro dei 500 euro per singola operazione.
Abbiamo, dunque:
  • da un lato
    una semplificazione alle porte;
  • dall’altro, la strana situazione per cui vi può essere qualcuno che, nell’attesa del varo definitivo del decreto, continui ad
    effettuare adempimenti il cui obbligo è già stato annunciato come inutile;
  • la speranza che da una cosa buona
    non nasca una beffa, vale a dire l’obbligo indifferenziato di provvedere nuovamente alla trasmissione di tutti i dati del 2014, anche per chi avesse già adempiuto.