14 Dicembre 2020

Bollo virtuale su fatture: verso la segnalazione automatica degli errori

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

L’imposta di bollo deve essere assolta, in linea generale, sulle fatture (elettroniche o cartacee) non soggette ad imposta sul valore aggiunto, secondo il principio di alternatività tra Iva ed imposta di bollo.

L’articolo 13, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, con riferimento alle “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti”; l’imposta non è dovuta quando le somme documentate non superano i 77,47 euro.

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