31 Agosto 2020

Bonus 110%: la cessione del credito può riguardare anche le rate residue

di Fabio Garrini
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La scheda di FISCOPRATICO

Uno degli istituti di maggior interesse del decreto rilancio (articolo 119 D.L. 34/2020) è, senza dubbio, il bonus 110%, altresì definito “superbonus”, che permettere di realizzare in maniera gratuita (o quasi) interventi di efficientamento energetico degli edifici o di miglioramento della classe sismica, seppure a fronte di un inter amministrativo decisamente articolato.

Posto che il bonus viene riconosciuto tramite una detrazione da beneficiare nell’arco temporale ridotto di 5 anni, l’articolo 121 permette la soluzione alternativa dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito ad istituti di credito; tale soluzione però comporta un ulteriore adempimento (il visto di conformità che deve essere rilasciato da un professionista “fiscale”), ed una contestuale decurtazione del beneficio.

Per questo la soluzione più interessante è certamente la “tradizionale” detrazione fatta valere tramite il modello dichiarativo, senza però dimenticare lo spettro dell’incapienza, che potrebbe far svanire in parte il bonus nel caso in cui il reddito futuro dovesse diminuire e, di conseguenza, anche l’imposta dovuta.

Sul punto va comunque segnalata una interessante apertura dell’Agenzia che permette la conversione in credito da cedere anche per le rate residue per le quali ancora non si è beneficiato della detrazione.

 

Detrazione e soluzioni alternative

Con l’articolo 119 D.L. 34/2020 (modificato in sede di conversione) è stato introdotto il cosiddetto “superbonus”, ossia il diritto a fruire di una detrazione del 110% in relazione a determinate spese finalizzate al miglioramento energetico degli edifici (parti comuni condominiali ed edifici unifamiliari anche diversi dalle abitazioni principali), sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre del 2021.

Il successivo articolo 121 si occupa invece della modalità di fruizione del bonus:

  • accanto alla detrazione in dichiarazione dei redditi (in quote costanti su di un arco di 5 anni)
  • è prevista la possibilità di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (il cosiddetto sconto in fattura, che consiste nel ridurre il corrispettivo da pagare al fornitore che ha eseguito i lavori fino all’azzeramento) o, in alternativa,
  • per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, anche ad istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

Il legislatore ha dovuto prevedere tali soluzioni alternative in quanto le caratteristiche del superbonus (misura molto elevata e breve orizzonte temporale di ripartizione) rendono non sempre agevole fruire integralmente della detrazione e rischiano di saturare integralmente l’imposta lorda dovuta dal contribuente, con la conseguenza di perdere parte del beneficio; se non si fosse pensato a tali soluzioni alternative, il superbonus sarebbe stato ad appannaggio dei soli soggetti che percepiscono redditi medio/alti.

In relazione a tali opzioni l’Agenzia ha pubblicato, in data 8 agosto 2020, uno specifico provvedimento che regola le modalità per effettuale la correlata comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dove, al punto 1.4. si legge che l’opzione “può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.”

In tal senso anche la circolare 24/E/2020, dove si precisa che l’opzione può essere esercitata, sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, anche sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.

In tale ipotesi, l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.

Si tratta di un’opportunità di sicuro interesse.

Tra le varie soluzioni la via della detrazione è certamente quella più interessante, in quanto permette di fruire appieno del bonus del 110%; al contrario, le altre due soluzioni permettono di evitare un esborso monetario, ma in tal caso il bonus sarà inferiore.

La via della detrazione, però, è anche quella più delicata, in quanto si scontra con la necessità, in capo al contribuente che intende fruire del bonus, di evidenziare una imposta lorda almeno pari alla rata annuale di superbonus.

Si tratta di una valutazione che deve essere fatta in maniera prospettica e, se per il primo anno tutto sommato è un esercizio agevole, per gli anni successivi l’alea è molto consistente, in quanto non sempre sono note le evoluzioni del proprio reddito nei 4 anni successivi (in particolar modo per i lavoratori autonomi).

La soluzione di trasformare in credito le rate residue permette quindi di scegliere la via della detrazione beneficiando in maniera piena del bonus, sapendo comunque che, qualora in futuro le evoluzioni personali non permetteranno più di assorbire la detrazione, sarà disponibile la soluzione alternativa con riferimento alle quote non ancora beneficiate.

A tale fine, il paragrafo 4.1 del provvedimento richiamato afferma che la comunicazione dovrà essere presentata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.