Bonus alberghi al vaglio dell’Agenzia
di Alessandro BonuzziLa verifica della spettanza del bonus alberghi è effettuata dall’Agenzia delle entrate attraverso controlli automatizzati su ogni F24 presentato dalle imprese al fine di fruire del beneficio. In caso di irregolarità, compreso il mancato utilizzo dei canali Entratel o Fisconline, il modello è scartato e il soggetto interessato ne è informato tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 6743 di ieri.
È noto che l’articolo 10 del D.L. 83/2014, in vigore dal 29 luglio 2014, ha introdotto a favore degli esercizi ricettivi due crediti d’imposta di cui:
- uno per le spese di digitalizzazione turistica e
- l’altro – il cosiddetto bonus alberghi – per le spese relative alla riqualificazione e accessibilità delle strutture alberghiere.
Scopo dichiarato di questo secondo credito è quello di permettere alle strutture turistiche di migliorare la qualità della propria offerta ricettiva. La possibilità è concessa esclusivamente alle imprese alberghiere esistenti al 1 gennaio 2012.
Il presupposto dell’agevolazione è il sostenimento di determinate spese nell’ambito dei seguenti interventi:
- interventi di riqualificazione edilizia,
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,
- interventi di incremento dell’efficienza energetica;
- spese per acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere.
Il beneficio fiscale si sostanzia nel riconoscimento alle imprese alberghiere di un credito d’imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute nel triennio 2014/2016, fino ad un massimo di 200.000 euro, relative agli interventi indicati.
Il bonus è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è fruibile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, mediante modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline, messi a disposizione dall’Agenzia. Diversamente, il versamento viene scartato.
Il provvedimento in commento stabilisce nel dettaglio la procedura di controllo avente lo scopo di garantire che l’utilizzo del credito avvenga nei limiti dell’importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibac).
A tal fine si prevede che:
- il Mibac deve trasmettere all’Agenzia delle entrate, per via telematica, l’elenco delle imprese beneficiarie del credito, con il relativo importo concesso;
- il Mibac deve altresì comunicare all’Ufficio, con le stesse modalità, entro 15 giorni dalla conoscenza del fatto, eventuali modifiche che determinano la perdita o la riduzione del credito d’imposta o altra variazione rispetto a quanto trasmesso precedentemente. In questo caso, il modello F24 può essere presentato dal contribuente dal terzo giorno lavorativo successivo a tale comunicazione;
- l’Agenzia delle entrate, da parte sua, effettua controlli automatizzati sulla base dei dati ricevuti per verificare l’effettiva spettanza del credito e che l’ammontare compensato non superi l’importo concesso alla struttura alberghiera. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità, il modello F24 viene scartato e l’impresa che lo ha trasmesso ne è informata tramite ricevuta reperibile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia.
Infine, vale la pena di ricordare che l’impresa alberghiera che intende usufruire dell’agevolazione deve presentare, in via telematica, una specifica domanda al Mibac, tramite il Portale dei Procedimenti, a cui il legale rappresentante deve registrarsi, ricevendo specifiche credenziali di accesso. L’istanza e l’attestazione di effettività delle spese vanno poi scaricate in formato pdf, firmate digitalmente e caricate nel citato Portale entro una data prefissata (cd. click day). Per le spese sostenute nel 2015, il click day è fissato dall’1 al 5 febbraio 2016.