Bonus alberghi: la nuova versione è ancora più ampia
di Leonardo Pietrobon
In un precedente intervento (si veda EC News dell’11.7.2014 “Le nuove agevolazioni per il settore turistico: il “bonus alberghi” di Leonardo Pietrobon) è stata analizzata la misura agevolativa introdotta per il settore turistico alberghiero ad opera degli articoli 9 e 10 del D.L. 83/2014, riguardanti la digitalizzazione delle strutture ricettive e gli interventi edilizi delle medesime strutture. Con la conversione del D.L. n. 83/2014 nella Legge n. 106/2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2014 n. 175, Legislatore ha inserito importanti e sicuramente apprezzate modifiche normative, che di fatto ampliano la tipologia di interventi e spese agevolate.
L’impianto normativo generale della norma originaria, anche dopo la conversione in Legge del D.L. n. 83/2014 è rimasto immutato, continuando a prevedere un credito d’imposta a favore di quelle imprese alberghiere, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 200.000,00 per il triennio 2014 – 2016.
Come anticipato, ciò che è mutato in sede di conversione in Legge della D.L. n. 83/2014 è, invece, la tipologia di interventi ammessi al beneficio del credito d’imposta.
La versione “originaria”, più restrittiva, prevedeva l’agevolazione esclusivamente per gli interventi di ristrutturazione, come definiti dalla lettera d), comma 1, dell’articolo 3 D.P.R. n. 380/2001. Con la conversione in Legge e quindi a partire dal 31 luglio 2014, gli interventi per i quali le strutture alberghiere possono beneficiare del credito d’imposta sono anche le spese di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, rispettivamente definite alle lettere b) e c) del comma 1, dell’articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001. A queste ulteriori tipologie di spese vanno poi aggiunte quelle per la riqualificazione energetica.
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, quindi, al pari della detrazione per recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis D.P.R. n. 917/1986 effettuate su singole unità abitative, risultano essere escluse dall’agevolazione in commento le spese di manutenzione ordinaria.
Con la conversione in Legge del D.L. n. 83/2014 hanno trovato conferma nell’agevolazione anche le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13/89 e del D.M. n. 236/89.
Oltre all’ampliamento della tipologia di lavori edili per i quali è ammesso il beneficio dell’agevolazione sottoforma di credito d’imposta, la Legge n. 106/2014 ha introdotto anche la possibilità, per le strutture alberghiere, di accedere al già conosciuto e sperimentato “bonus mobili”. Tale introduzione rappresenta una novità assoluta per quanto riguarda le strutture alberghiere, in quanto il D.L. n. 83/2014 nulla prevedeva in tal senso. In particolare, al pari dell’agevolazione di cui al comma 1, dell’articolo 10 D.L. n. 83/2014, ossia gli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere b), c) e d) del già citato art. 3 D.P.R. n. 380/2001, il comma 7 della L. n. 106/2014 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta “in favore delle imprese alberghiere per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi nè destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo”.
A differenza del “bonus mobili” tradizionale, sembra di poter capire che l’agevolazione prevista per il settore alberghiero sia più ampia da un punto di vista oggettivo, in quanto ricomprende in modo espresso anche i componenti d’arredo (tende, porte, pavimenti, ecc) che risultano, invece, esclusi nell’agevolazione prevista per le unità abitative.
Per tali tipologie di spesa, tuttavia, il credito d’imposta stanziato non risulta essere illimitato, infatti, la stessa norma stabilisce che lo stesso non può eccedere il 10% dello stanziamento complessivo a favore dei benefici fiscali (€ 20 milioni), che tradotto in termini numerici ammonta ad € 2 milioni per l’anno 2015 ed € 5 milioni per il periodo 2016-2019.
Al pari del bonus ristrutturazioni, anche per il bonus mobili destinato alle strutture alberghiere è necessario attendere il relativo decreto attuativo che dovrà chiarire, tra le altre questioni, anche l’ammontare massimo di spesa per l’acquisto di mobili ed arredi per veder riconosciuto il credito d’imposta.
Ciò che ad oggi sembra sicuro è la modalità operativa di accesso al credito d’imposta, rappresentata da un click day che, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, dovrà stabilire l’attribuzione del credito, che potrà poi essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite la presentazione del modello F24.