Bonus Arredi: un “promemoria” prima della scadenza
di Giancarlo Falco
Il 31 dicembre 2013, salvo ulteriori auspicabili proroghe, termina la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in caso di acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Riteniamo pertanto importante fare un punto sugli adempimenti da porre in essere prima della scadenza al fine di non incorrere poi in spiacevoli sorprese.
Le misure varate dal Governo a sostegno del settore edilizio ed immobiliare, duramente segnati dalla crisi economica degli ultimi anni, hanno subito un forte potenziamento con il D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, che, oltre a prevedere la proroga della detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie e della detrazione Irpef/Ires del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, introduce la possibilità, per i contribuenti che usufruiscono delle agevolazioni fiscali già previste sulle ristrutturazioni edilizie di cui all’art. 16-bis del Tuir, di detrarre dall’Irpef le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici “finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, secondo il chiaro disposto dell’art. 16, comma 2, del citato Decreto.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circ. n. 29 del 18 settembre 2013, ha fornito i primi chiarimenti sulle condizioni per l’ottenimento dell’agevolazione, sui termini e sulle modalità di pagamento, sulla natura degli interventi edilizi collegati, con l’intento di coordinare il “bonus” per l’acquisto di arredi con le disposizioni già previste in materia di ristrutturazione edilizia, nel cui ambito rientra chiaramente la disciplina de qua.
Dal punto di vista soggettivo, per espresso richiamo della locuzione “di cui al primo comma”, contenuta nell’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, possono beneficiare del Bonus Arredi i medesimi contribuenti che fruiscono delle detrazioni previste nel caso di ristrutturazione edilizia.
La nuova detrazione va, pertanto, abbinata agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è prevista una detrazione del 50% su un importo massimo di spesa di euro 96.000, che costituiscono, infatti, presupposto per l’agevolazione. Al riguardo, va chiarito che gli interventi in questione non si limitano alla ristrutturazione edilizia, ma, altresì:
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- al restauro e risanamento conservativo;
- alla ricostruzione e rispristino dell’immobile a seguito di eventi calamitosi, purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- al restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione che provvedano entro 6 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Come chiarito dalla Circolare n. 29/E del 2013, la detrazione in esame riguarda le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del Decreto) al 31 dicembre 2013, per l’acquisto di mobili e/o di grandi elettrodomestici nuovi. Infatti, nonostante non vi sia un riferimento normativo che lo preveda espressamente, tale requisito è da considerarsi assolutamente necessario perché sotteso alla ratio stessa della norma, finalizzata, come già precedentemente affermato, a risollevare dalla crisi il settore terziario di riferimento, incentivando l’acquisto di arredamenti da parte del settore privato.
Quanto all’importo massimo detraibile il Decreto dispone, al secondo comma dell’art. 16, che la detrazione del 50% “da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”, importo da considerare con riferimento alla spesa totale sostenuta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e in aggiunta rispetto ai 96.000 euro previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
L’acquisto deve essere effettuato, ai fini della detrazione:
- con bonifico bancario o postale: in questo caso andrà indicato, come chiarito dall’Agenzia nella Circolare già citata, la medesima causale “utilizzata dalle banche e dalle poste per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione”, oltre che il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il codice fiscale e/o Partiva IVA del soggetto che riceve il bonifico;
- con carta di credito o bancomat: in questo caso è importante che il contribuente conservi gli attestati di pagamento e le relative fatture di acquisto con indicazione specifica dei beni acquistati;
- non sono ammesse come forme di pagamento gli assegni o i contanti.
Si precisa che non è necessario, ai fini della detrazione, che le spese sostenute per l’arredo siano anteriori rispetto a quelle sostenute per la ristrutturazione dell’immobile a cui sono destinate, purché sia anteriore la data di avvio lavori, desumibile da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, ove prevista, oppure da una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà qualora gli interventi effettuati non necessitino di particolari comunicazioni preventive.
Al riguardo va anche sottolineato che l’agevolazione sull’arredo è sfruttabile anche se i mobili ovvero gli elettrodomestici acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso da quello sottoposto a ristrutturazione, purché sia rispettata la condizione temporale suddetta. Sono inoltre agevolabili anche le spese di trasporto e di montaggio.
È bene chiarire, infine, che possono avvalersi dell’agevolazione in commento non solo i proprietari degli immobili ristrutturati, nonché i titolari dei diritti reali o personali di godimento sugli immobili che ne sostengono effettivamente le spese, ma, anche, i familiari conviventi con il proprietario ovvero il detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e sia il reale intestatario dei relativi bonifici e fatture.
Circolare n. 29/E del 2013: Beni “agevolabili” |
Mobili:
– letti, armadi e cassettiere – librerie e scrivanie – tavoli e sedie – comodini – divani e poltrone – credenze – materassi – apparecchi di illuminazione |
Grandi elettrodomestici:
– frigoriferi e congelatori – lavatrici e asciugatrici – lavastoviglie – apparecchi di cottura – stufe elettriche – piastre riscaldanti elettriche – forni a microonde – apparecchi elettrici di riscaldamento – radiatori elettrici – ventilatori elettrici apparecchi per il condizionamento |