Bonus asili nido 2020: modalità di presentazione delle domande
di Clara PolletSimone DimitriCon la circolare 27 del 14.02.2020 l’Inps ha illustrato le modalità di presentazione delle domande 2020 per l’accesso al bonus per la frequenza di asili nido pubblici e privati, di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.C.M. 17.02.2017, tenendo conto delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 343, L. 160/2019).
L’articolo 1, comma 355, L. 232/2016 ha disposto, a partire dall’anno 2016, l’introduzione di un buono di 1.000 euro su base annua, parametrato in undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.
In seguito, con il D.P.C.M. 17.02.2017, pubblicato nella G.U. 90 del 18 aprile 2017, sono state introdotte le disposizioni attuative della suddetta misura di favore, mentre l’articolo 1, comma 488, L. 145/2018 ha elevato l’importo del bonus a 1.500 euro annui.
L’impianto normativo è stato nuovamente rivisto, da ultimo, dall’articolo 1, comma 343, L. 160/2019: a decorrere dall’anno 2020 viene ulteriormente incrementato l’importo del contributo, che varia dai 3.000 ai 1.500 euro, a seconda dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del proprio nucleo familiare.
Da quest’anno, pertanto, l’importo della prestazione erogata varia in base al valore dell’Isee minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:
Isee minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro
Isee minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro
Isee minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro.
La domanda per il contributo può essere presentata dal genitore del minore per uno dei seguenti eventi:
a) pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (c.d. contributo asilo nido);
b) utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche (c.d. contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il servizio online accessibile direttamente dal cittadino in possesso di un Pin Inps dispositivo, di una identità Spid o di una Carta Nazionale dei Servizi (Cns) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto;
- tramite Contact Center multicanale;
- tramite i Patronati.
L’interessato che intende fruire del beneficio per più figli deve presentare una domanda per ciascuno di essi.
Per i richiedenti che hanno già presentato domanda di bonus nido nel 2019, per la quale sia presente nella banca dati Inps la documentazione di spesa valida (riferibile ad almeno una delle mensilità da settembre a dicembre 2019), l’Istituto propone la predisposizione di una domanda precompilata. L’istanza precompilata è accessibile, ad esempio, avvalendosi della procedura online in conto proprio (Pin, Spid, Cns) o tramite il patronato per mezzo del quale è stata inoltrata la precedente domanda.
La domanda 2020 potrà essere inoltrata confermando o modificando i dati precaricati in procedura, avendo cura di specificare le mensilità per le quali si intende richiedere il bonus per l’anno 2020, allegando:
- la documentazione comprovante il pagamento almeno di una retta relativa ad un mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure,
- nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate, entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2021 (anche da dispositivo mobile tramite il servizio “Bonus nido” dell’App “Inps mobile”). In ogni caso, il rimborso avrà luogo solo dopo aver allegato le ricevute di pagamento.
Conclusa la fase di allegazione contestuale e compilate tutte le informazioni richieste, la domanda viene protocollata ai fini dell’impegno del budget richiesto. Il bonus richiesto verrà erogato nel limite di spesa indicato all’articolo 7 del D.P.C.M. 17.02.2017 – pari a 520 milioni di euro per il 2020 – secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica delle domande.
Il bonus verrà corrisposto, infine, direttamente dall’Inps sulla base delle modalità scelte dal richiedente in occasione della presentazione della domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con Iban).
L’utente che opta per l’accredito su un conto con Iban, per consentire la verifica della corrispondenza tra l’Iban indicato nella domanda e la titolarità del conto, è tenuto a presentare anche il modello SR163 (si rimanda ai messaggi 1652/2016 e 4395/2016), salvo che non l’abbia già presentato in occasione di altre domande di prestazione.