Bonus autotrasportatori
di EVOLUTIONL’articolo 6 del D.Lgs. 26/2007 e il D.P.R. 277/2000 prevedono, per gli esercenti l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio o per conto terzi), un beneficio sulla spesa di gasolio uso “autotrazione” utilizzato per il rifornimento di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Si ricorda che, in generale, l’istanza deve essere presentata “entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare“, ossia rispettivamente entro il:
Termine | Indicazione |
30 aprile | consumi relativi al primo trimestre (gennaio – marzo) |
31 luglio | consumi relativi al secondo trimestre (aprile – giugno) |
31 ottobre | consumi relativi al terzo trimestre (luglio – settembre) |
31 gennaio anno
successivo |
consumi relativi al quarto trimestre (ottobre – dicembre) |
Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti, in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e del consolidamento del beneficio fiscale di cui al testo unico delle accise (articolo 4-ter, comma 1, D.L. 193/2016), si evidenzia che la misura del beneficio è pari a € 214,18 per mille litri di prodotto.
Per accedere al credito d’imposta, gli interessati devono presentare apposita istanza:
- per le imprese nazionali: all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
- per le imprese UE obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
- per le imprese UE non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: all’Ufficio delle Dogane di Roma I.
I contribuenti interessati al beneficio in esame possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.. Questi, sul piano operativo:
- devono richiedere all’Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del suddetto servizio;
- per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare, possono:
- utilizzare il software presente sul sito delle Dogane nella sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione… trimestre 201…”.
oppure
- fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito delle Dogane nella sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione… trimestre 201… – Software gasolio autotrazione… trimestre 201…”.
L’Agenzia delle Dogane ribadisce che il beneficio per usufruire di tale agevolazione spetta per:
- l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
- l’attività di trasporto persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 422/1997 ed alle relative leggi regionali di attuazione;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 285/2005;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al D.Lgs. 422/1997;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario.
- l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti “a fune” in servizio pubblico.
La legge di Stabilità 2016 ha ristretto il campo di applicazione di tale beneficio non ammettendo all’agevolazione i consumi di gasolio impiegati dai veicoli:
- di categoria euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c);
- di massa complessiva inferiore a 7,5 t., in relazione ai soggetti di cui alla lettera a).
In merito all’utilizzo in compensazione o al rimborso del credito d’imposta è importante sottolineare che il credito d’imposta, se non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a
rimborso; al riguardo, si osserva che per la compensazione:
- è opportuno attendere almeno 60 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza da parte delle Dogane, trascorso il quale, se non si riceve il provvedimento di diniego, il credito si intende spettante e potrà essere utilizzato;
- il modello F24 va compilato indicando l’importo del credito d’imposta nella sezione “Erario” con il codice tributo “6740”-“Credito d’imposta – agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori”;
- il credito d’imposta spettante (da evidenziare nell’apposita Sezione del quadro RU del modello Redditi), non operando le limitazioni previste dall’articolo 1, comma 53, della L. 244/2007, può essere utilizzato in compensazione anche laddove superi il limite di € 250.000 (importo massimo compensabile dei crediti esposti nel quadro RU).
Per quanto riguarda il rimborso, nel caso si opti per il rimborso del credito d’imposta, i soggetti interessati sono tenuti a presentare l’apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane competente; a tal fine, occorre:
- barrare la relativa casella della dichiarazione;
- indicare il c/c postale o bancario su cui effettuare l’accredito.
Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |